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Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023

Art. 3
Contributi straordinari al Comune di Campiglia Marittima per l’esecuzione di interventi in aree interessate da scavi archeologici e per la riqualificazione di immobili da destinare a servizi bibliotecari
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Campiglia Marittima contributi straordinari fino a un massimo di euro 545.000,00 per l’anno 2025, (2)

Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 12.

per i seguenti interventi e secondo la seguente ripartizione:
a) euro 45.000,00 per la creazione di nuovi percorsi pedonali all’interno dell’area “Polledraia” in frazione Venturina Terme, luogo di reperimento di importanti reperti archeologici;
c) euro 500.000,00(25)

Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 52.

per riqualificazione dell’ex distretto socio sanitario di Venturina Terme mediante il trasferimento della biblioteca comunale “Renato Fucini-Luana Rovini” e degli uffici della Polizia municipale.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula fra la Regione Toscana e il Comune di Campiglia Marittima di un accordo per ciascun intervento, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 545.000,00 per l’anno 2025, (3)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 12.

si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025. (3)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 12.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25 , art. 44 .

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 15.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 16.

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Dapprima parola sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 34 quindi parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 6 1, art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 59.

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Parola così sostituita con l.r. 7 maggio 2025, n. 23 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 7 maggio 2025, n. 23 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 52.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.