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Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023

Art. 14
Contributo straordinario al Comune di Viareggio per progettazione in materia di viabilità
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Viareggio un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2025, (15)

Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 38.

per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica dell’asse viario di penetrazione per il collegamento del porto di Viareggio nel rispetto del quadro normativo definito dal piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico regionale.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione ed il Comune Viareggio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2025, (15)

Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 38.

si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025. (16)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 38.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25 , art. 44 .

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 15.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 16.

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Dapprima parola sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 34 quindi parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 6 1, art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 59.

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Parola così sostituita con l.r. 7 maggio 2025, n. 23 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 7 maggio 2025, n. 23 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 52.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.