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Legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46

Disposizioni in materia di personale dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 22 dicembre 2023

Art. 4
Disposizioni transitorie
1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi nel termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è incrementata la dotazione organica della Giunta regionale del numero dei posti previsti nella dotazione organica dell’Autorità portuale regionale (APR), alla data di entrata in vigore della presente legge e sono definiti gli indirizzi e le modalità per l’adozione, da parte del segretario generale dell’APR, entro i successivi trenta giorni, degli atti recanti l’individuazione nominativa delle unità di personale soggette a trasferimento nel ruolo organico della Giunta regionale.
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1, si considera il personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alle aree del comparto Funzioni Locali il cui rapporto di lavoro è in corso alla data del trasferimento stesso.
3. Il personale di cui al comma 1 è assegnato all’APR contestualmente al trasferimento nel ruolo della Giunta regionale.
4. Il personale trasferito è inquadrato nel ruolo organico della Regione nell’area del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Funzioni Locali e ad esso è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro. Tale personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Al personale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell’amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile, pari all’eventuale differenza tra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell’amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l’amministrazione di destinazione. (1)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 25.

5. All’atto del trasferimento del personale, l’APR trasferisce alla Regione Toscana le risorse esistenti nel proprio bilancio e necessarie al pagamento del trattamento economico fondamentale del personale a tempo indeterminato interessato dal trasferimento. Le risorse già assegnate ma non ancora erogate dalla Regione Toscana all’APR per tali finalità sono mantenute al bilancio regionale.
6. Dall’adozione degli atti da parte del segretario generale dell’APR di cui al comma 1, cessano di avere effetto i comandi, in essere presso l’APR, del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni.
7. Il segretario generale dell’APR, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, assume la qualità di organo e prosegue nell’incarico fino alla scadenza del naturale mandato, fatta salva la necessità dei relativi adeguamenti del contratto individuale di lavoro stipulato.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 25.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.