Legge regionale 28 febbraio 2023, n. 6
Istituzione dell’elenco degli operatori economici della Giunta regionale da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici, nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti. Modifiche alla l.r. 18/2019 .
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, dell' 8 marzo 2023
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Visto il

Visti il





Vista la

Vista la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Linee guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici), aggiornata dalla delibera 10 luglio 2019, n. 636;
Vista la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e, in particolare, il capo VI (Disposizioni per la qualificazione, razionalizzazione e semplificazione delle attività della committenza pubblica);
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 );
Considerato che:
1. La

2. Le linee guida di ANAC n. 4, di cui alle delibere 1097/2016 e 636/2019, hanno ad oggetto le procedure di affidamento sotto la soglia comunitaria e si focalizzano, in particolare, sul principio di rotazione negli appalti, sulle indagini di mercato e sulla formazione di elenchi di fornitori;
3. L’articolo 9 della l.r. 18/2019 prevede che, al fine di supportare le stazioni appaltanti che intendono dotarsi di elenchi, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria, le parti sociali e le rappresentanze degli enti locali, approvi, con deliberazione, uno schema di regolamento per la disciplina delle modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli elenchi degli operatori economici da consultare, distinti per categorie e fasce di importo, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, commi 1, 34 e 42,

4. Le deroghe al




5. La

6. Alla luce di quanto sopra descritto e sulla base dei recenti indirizzi legislativi in tema di riforma del


7. In ottemperanza all’obiettivo di semplificazione di cui alla

8. È necessario pertanto adeguare le vigenti disposizioni di cui alla l.r. 18/2019 mediante l’inserimento di una specifica disciplina per l’istituzione degli elenchi degli operatori economici della Giunta regionale;
9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.