Legge regionale 28 febbraio 2023, n. 6
Istituzione dell’elenco degli operatori economici della Giunta regionale da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici, nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti. Modifiche alla l.r. 18/2019 .
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, dell' 8 marzo 2023
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) di recepimento delle direttive dell’Unione Europea in materia di appalti e concessioni – direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;
Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , e il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , con i quali sono state introdotte importanti semplificazioni per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 ;
Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici), che prevede, tra l’altro, l’obiettivo di ridurre drasticamente e razionalizzare le norme in materia di contratti pubblici armonizzando ulteriormente la disciplina interna con il diritto comunitario;
Vista la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Linee guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici), aggiornata dalla delibera 10 luglio 2019, n. 636;
Vista la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e, in particolare, il capo VI (Disposizioni per la qualificazione, razionalizzazione e semplificazione delle attività della committenza pubblica);
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 );
Considerato che:
1. La l. 78/2022 , importante traguardo del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all’articolo 1 prevede l’elenco di principi e criteri direttivi, tra cui, alla lettera e), quello relativo alla “semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, nonché previsione del divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate”;
2. Le linee guida di ANAC n. 4, di cui alle delibere 1097/2016 e 636/2019, hanno ad oggetto le procedure di affidamento sotto la soglia comunitaria e si focalizzano, in particolare, sul principio di rotazione negli appalti, sulle indagini di mercato e sulla formazione di elenchi di fornitori;
3. L’articolo 9 della l.r. 18/2019 prevede che, al fine di supportare le stazioni appaltanti che intendono dotarsi di elenchi, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria, le parti sociali e le rappresentanze degli enti locali, approvi, con deliberazione, uno schema di regolamento per la disciplina delle modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli elenchi degli operatori economici da consultare, distinti per categorie e fasce di importo, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, commi 1, 34 e 42, del d.lgs. 50/2016 e del principio di rotazione;
4. Le deroghe al d.lgs. 50/2016 , di cui al d.l. 76/2020 e d.l. 77/2021 , sono state prorogate fino al 30 giugno 2023, in modo da garantire la semplificazione delle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di valore di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 medesimo;
5. La l. 78/2022 , ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, statuisce che l’utilizzo del sorteggio o di altro metodo di estrazione casuale dei nominativi è consentito solamente in presenza di situazioni particolari specificamente motivate;
6. Alla luce di quanto sopra descritto e sulla base dei recenti indirizzi legislativi in tema di riforma del d.lgs. 50/2016 , è opportuno dotare gli uffici della Giunta regionale, in conformità all’articolo 9 della l.r. n. 18/2018 , di un elenco degli operatori economici, articolato per soglie di importo e categorie di lavorazioni, da consultare nell’ambito delle procedure negoziate per l’affidamento di lavori nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, in applicazione dei criteri della l. 78/2022 in materia di contratti pubblici;
7. In ottemperanza all’obiettivo di semplificazione di cui alla l. 78/2022 , nonché al fine di evitare la moltiplicazione degli adempimenti ed il conseguente aggravio per gli operatori economici, è altresì opportuno prevedere la facoltà dell’utilizzo dell’elenco degli operatori economici della Giunta regionale anche da parte del Consiglio regionale e delle amministrazioni aggiudicatrici del territorio regionale, per assicurare anche l’assolvimento del principio di rotazione attraverso lo scorrimento di un unico elenco utilizzato da più amministrazioni;
8. È necessario pertanto adeguare le vigenti disposizioni di cui alla l.r. 18/2019 mediante l’inserimento di una specifica disciplina per l’istituzione degli elenchi degli operatori economici della Giunta regionale;
9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.