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PREAMBOLO




Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 123 della Costituzione;


Visti gli articoli 1, 2 e 3, dello Statuto;


Considerato quanto segue:


1. È necessario inserire, nella parte dello Statuto dedicata ai principi generali fondanti, un chiaro richiamo all’antifascismo, come base comune posta a tutela e salvaguardia delle libertà individuali e collettive su cui costruire ogni politica e ogni forma di convivenza sociale e civile, anche alla luce di recenti episodi, e come impulso per difendere, valorizzare e promuovere la Cultura della memoria;


Approva la presente legge


Art. 1
Richiamo al principio dell’antifascismo. Modifiche all’articolo 3 dello Statuto
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 dello Statuto sono aggiunte le parole: “
; promuove, difende e pratica la memoria della Resistenza e l’antifascismo quale principio costitutivo del proprio ordinamento
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 dello Statuto, dopo le parole: “
La Regione” sono inserite le seguenti: “, in coerenza coi valori di cui al comma 1,
”.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 14 giugno 2022 e con seconda deliberazione in data 4 ottobre 2022, è promulgata ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62, in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all’avviso pubblicato in data 14 ottobre 2022.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.