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Legge regionale 7 febbraio 2023, n. 4

Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 15 febbraio 2023

CAPO V
Disposizioni finali
Art. 14
Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale anno 2023-2024 2025, per la sola annualità 2023, nel modo seguente:
a) articolo 1, comma 2, sino all’importo massimo di euro 550.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
b) articolo 2, comma 2, sino all’importo massimo di euro 200.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
c) articolo 3, comma 2, sino all’importo massimo di euro 300.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
d) articolo 4, comma 2, sino all’importo massimo di euro 50.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
e) articolo 5, comma 2, sino all’importo massimo di euro 250.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
f) articolo 8, comma 2, sino all’importo massimo di euro 50.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
g) articolo 12, comma 1, sino all’importo massimo di euro 75.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
h) articolo 13, comma 1, sino all’importo massimo di euro 25.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.