Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45
Legge di stabilità per l’anno 2023.
Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022
Art. 16
Custodi della montagna. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 4/2022
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 1° marzo 2022, n. 4 (Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani), è sostituito dal seguente:
“
1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 7.500.000,00 per il periodo 2022-2027, cui si fa fronte:
a) per euro 1.300.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024;
b) per euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, con gli stanziamenti della
Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.
”.2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 4/2022 , le parole: “
agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro
1.300.000,00 (4)(1) annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si fa fronte con legge di bilancio
”, sono sostituite dalle seguenti: “agli oneri per gli esercizi 2026 e 2027, fino all'importo massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2026 e di euro 200.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con legge di bilancio.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.