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Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45

Legge di stabilità per l’anno 2023.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022

SEZIONE II
Altri interventi finanziari
Art. 7
Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 38/2007
1. L’articolo 25 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è sostituto dal seguente:
Art. 25 - Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento istituito ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 7 del d.lgs. 81/2008
, allargato ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, impartisce alle aziende USL apposite direttive volte al potenziamento delle attività di controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo priorità, linee e settori di intervento.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale valuta la consistenza degli organici del personale di vigilanza ed ispezione presente in ciascuna azienda ed autorizza eventuali nuove assunzioni a tempo indeterminato.
3. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro confluiscono nell’apposito capitolo regionale, costituito ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 13, comma 6, del d.lgs 81/2008
. Una quota delle entrate, fino all’importo massimo di euro 200.000,00 annui, viene trattenuta da ciascuna azienda USL, che la introita e la destina a interventi di potenziamento delle competenti strutture dei dipartimenti di prevenzione e dei servizi strumentali in dotazione alle stesse.
4. Ciascuna azienda USL presenta annualmente alla competente struttura regionale una relazione in cui dà conto dell'utilizzo delle somme trattenute e del rispetto del vincolo di destinazione loro imposto dall’
Sito esternoarticolo 13, comma 6, del d.lgs. 81/2008
e dal presente articolo.
5. Al fine di potenziare la vigilanza integrata e congiunta, la Giunta regionale promuove apposite intese con gli organi statali competenti per l’effettuazione dei controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente agli appalti pubblici e privati, finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi.
6. La Giunta regionale promuove, inoltre, apposite intese con gli enti locali ed i relativi organismi rappresentativi per l’utilizzazione, ai fini del supporto alle attività di controllo previste dal presente articolo, del personale di cui alla
legge regionale 3 aprile 2006, n. 12
(Norme in materia di polizia comunale e provinciale). A tale fine, la Giunta regionale organizza e svolge appositi corsi di formazione professionale.
”.
Art. 8
Finanziamenti straordinari per investimenti. Modifiche all’articolo 82 bis della l.r. 68/2011
1. Dopo il comma 15 bis dell’articolo 82 bis della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è aggiunto il seguente:
15 ter. Nell’anno 2023, ai comuni potenzialmente destinatari del contributo degli anni 2020-2022 è concesso un ulteriore contributo, per complessivi euro 1.000.000,00, determinato in misura identica per ogni comune destinatario. Per la concessione e la liquidazione del contributo si applicano le seguenti disposizioni:
a) il comune interessato presenta la domanda di concessione del contributo entro il 1° marzo 2023;
b) il contributo è concesso per la realizzazione di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all’
Sito esternoarticolo 3, comma 18, della l. 350/2003
ed è finalizzato alla copertura di spese esigibili nell’anno 2023, relative ai lavori previsti nel quadro economico dell’intervento, i cui dati sono inseriti nelle banche dati indicate al comma 8. Ai fini della liquidazione del contributo, si fa riferimento al codice identificativo di gara (CIG) ad esclusione dello Smart CIG;
c) il contributo può essere concesso a condizione che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione dell’intervento di cui alla lettera b), altri finanziamenti pubblici o privati, fatta
salva l’eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio del comune;
d) entro il termine del 31 ottobre 2023, il comune effettua i pagamenti, assolve agli obblighi informativi di cui al comma 8, e presenta richiesta di liquidazione del contributo. La liquidazione avviene in un’unica soluzione, nel limite del contributo concesso, entro trenta giorni dalla
comunicazione da parte dell’Osservatorio regionale contratti pubblici sull’esito positivo delle verifiche effettuate;
e) si provvede alla revoca totale del contributo in caso di mancata osservanza del termine del 31 ottobre 2023. Fermo restando detto termine per i pagamenti, il comune può evitare la revoca, a norma dell’articolo 98, se nel temine indicato dall’atto di avvio del procedimento di revoca presenta la richiesta di liquidazione e assolve agli obblighi informativi di cui al comma 8; si provvede comunque alla revoca parziale del contributo se parte della somma concessa non risulta ammissibile o non risulta pagata dal comune entro il 31 ottobre 2023;
f) con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro il 31 gennaio 2023, sono individuati i soggetti abilitati a presentare la domanda e la documentazione da presentare a corredo, i soggetti che devono sottoscrivere le attestazioni e le dichiarazioni, compresa la dichiarazione sulla riconducibilità dell’intervento alla tipologia di investimento di cui all’
Sito esternoarticolo 3, comma 18, della l. 350/2003
, l’indicazione del codice unico di progetto e la spesa stimata lorda di ciascun intervento, l’indicazione del responsabile unico del procedimento, la documentazione da presentare per la richiesta di liquidazione a cura del responsabile unico del procedimento, nonché gli altri elementi di cui al comma 12, lettere e), f), g), h);
g) si applicano altresì le disposizioni dei commi 8, 11, 13, 14.
”.
2. Dopo il comma 15 ter dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
15 quater. Nell'anno 2023, ai comuni aventi popolazione da 5.000 a 20.000 abitanti, come risultanti dai dati ufficiali ISTAT al 31 dicembre 2021, è concesso un contributo, per complessivi euro 1.000.000,00, determinato in misura identica per ogni comune destinatario, per la realizzazione di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all'
Sito esternoarticolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”). Per la concessione e la liquidazione del contributo si applicano le disposizioni di cui al comma 15 ter.
”.
15 quinquies. Agli oneri di cui ai commi 15 ter e 15 quater, pari a complessivi euro 2.000.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
”.
Art. 9
Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: “
ed euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
, euro 205.000,00 per l’anno 2022 ed euro 225.000,00 per l’anno 2023
”.
2. Alla lettera c) del comma 4 bis dell’articolo 9 della l.r. 77/2017 , le parole: “
per ciascuno degli anni 2022 e 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2022
”.
c bis) fino ad un massimo di euro 225.000,00 per l’anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025,
annualità 2023.
”.
Art. 10
Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 77/2017
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 77/2017 le parole: “
2022, 2023 e 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal 2022 al 2025
”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 77/2017 la parola: “
2022
” è sostituita dalla seguente: “
2023
”.
3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 77/2017 le parole: “
biennio 2023-2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
triennio 2023-2025
”.
b) per la spesa di cui al comma 1, lettera b), per l'importo massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025,
annualità 2023;
”.
c) per la spesa di cui al comma 1, lettera c), per l'importo massimo di euro 16.000.000,00 per l'anno 2023, di euro 40.000.000,00 per l’anno 2024 e di euro 14.000.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 06 “Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025.
”.
Art. 11
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 19/2019
1. All’articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: “
312.764.804,54
” è sostituita dalla seguente: “
300.764.804,54
”, in entrambe le sue occorrenze;
b) la parola: “
20.781.218,71
” è sostituita dalla seguente: “
8.781.218,71
” in entrambe le sue occorrenze.
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 19/2019 le parole: “
con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 - 2024
” sono soppresse.
c bis) per euro 48.687.624,30 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;
”.
c ter) per euro 8.781.218,71 per l'anno 2023, euro 27.161.156,99 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.
”.
Art. 12
Contributo straordinario alla Scuola universitaria superiore Sant'Anna di Pisa per la realizzazione di un polo per il trasferimento tecnologico. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 65/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019–2021) le parole: “
biennio 2023-2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
triennio 2023-2025
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 65/2019 è sostituito dal seguente:
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per il triennio 2023-2025, ripartiti in euro 500.000,00 per l’anno 2023, euro 1.000.000,00 per l’anno 2024 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla
Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025.
”.
Art. 13
Contributi straordinari per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi sulla viabilità locale nella Città Metropolitana di Firenze. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 31/2021
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 31 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021–2023) la parola “
2022
” è sostituita dalla seguente: “
2023
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 31/2021 è sostituito dal seguente:
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 375.000,00 per gli anni 2022 e 2023, si fa fronte come segue:
a) per euro 175.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022;
b) per euro 200.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.
”.
Art. 14
Progettazione di interventi finanziabili da fondi di coesione europei o nazionali. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 54/2021
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022), dopo le parole: “
di euro 4.000.000,00 per l'anno 2022
” sono aggiunte le parole “
ed euro 400.000,00 per l'anno 2023
”.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
6 bis. Per fronteggiare l'emergenza siccità è finanziata, in favore dei consorzi di bonifica, la progettazione di invasi e reti irrigue fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2023. Con la deliberazione di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità tecniche e attuative e quelle di erogazione e rendicontazione del contributo.
”.
3. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 1 è inserito il seguente:
6 ter. In conseguenza del finanziamento dell'esecuzione dell'intervento la cui progettazione è stata sostenuta dal fondo di cui al comma 6 bis, le somme già assegnate per la progettazione medesima sono rimborsate, da parte del consorzio beneficiario, al bilancio della Regione Toscana per essere riassegnate al medesimo fondo di cui al medesimo comma 6 bis.
”.
4. Il comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
7. All'onere di spesa di cui al comma 1, per l'importo massimo di euro
4.400.000,00, si fa fronte:
a) per euro 4.000.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni Finanziarie con le altre autonomie territoriali” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;
b) per euro 400.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni Finanziarie con le altre autonomie territoriali” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.
”.
5. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 54/2021 è aggiunto il seguente:
7 bis. All'onere di spesa di cui al comma 6 bis, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.
”.
Art. 15
Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 54/2021
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022), è aggiunto il seguente:
6 bis. Per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che hanno maturato il relativo diritto al contributo nell'anno 2022, per un totale di euro 15.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.
”.
Art. 16
Custodi della montagna. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 4/2022
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 1° marzo 2022, n. 4 (Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani), è sostituito dal seguente:
1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 7.500.000,00 per il periodo 2022-2027, cui si fa fronte:
a) per euro 1.300.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024;
b) per euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, con gli stanziamenti della
Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 4/2022 , le parole: “
agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro
1.300.000,00 (1)

Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 11 gennaio 2023, n. 2.

annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si fa fronte con legge di bilancio
”, sono sostituite dalle seguenti: “
agli oneri per gli esercizi 2026 e 2027, fino all'importo massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2026 e di euro 200.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con legge di bilancio.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 11 gennaio 2023, n. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 23 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.