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Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45

Legge di stabilità per l’anno 2023.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022

Art. 8
Finanziamenti straordinari per investimenti. Modifiche all’articolo 82 bis della l.r. 68/2011
1. Dopo il comma 15 bis dell’articolo 82 bis della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è aggiunto il seguente:
15 ter. Nell’anno 2023, ai comuni potenzialmente destinatari del contributo degli anni 2020-2022 è concesso un ulteriore contributo, per complessivi euro 1.000.000,00, determinato in misura identica per ogni comune destinatario. Per la concessione e la liquidazione del contributo si applicano le seguenti disposizioni:
a) il comune interessato presenta la domanda di concessione del contributo entro il 1° marzo 2023;
b) il contributo è concesso per la realizzazione di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all’
Sito esternoarticolo 3, comma 18, della l. 350/2003
ed è finalizzato alla copertura di spese esigibili nell’anno 2023, relative ai lavori previsti nel quadro economico dell’intervento, i cui dati sono inseriti nelle banche dati indicate al comma 8. Ai fini della liquidazione del contributo, si fa riferimento al codice identificativo di gara (CIG) ad esclusione dello Smart CIG;
c) il contributo può essere concesso a condizione che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione dell’intervento di cui alla lettera b), altri finanziamenti pubblici o privati, fatta
salva l’eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio del comune;
d) entro il termine del 31 ottobre 2023, il comune effettua i pagamenti, assolve agli obblighi informativi di cui al comma 8, e presenta richiesta di liquidazione del contributo. La liquidazione avviene in un’unica soluzione, nel limite del contributo concesso, entro trenta giorni dalla
comunicazione da parte dell’Osservatorio regionale contratti pubblici sull’esito positivo delle verifiche effettuate;
e) si provvede alla revoca totale del contributo in caso di mancata osservanza del termine del 31 ottobre 2023. Fermo restando detto termine per i pagamenti, il comune può evitare la revoca, a norma dell’articolo 98, se nel temine indicato dall’atto di avvio del procedimento di revoca presenta la richiesta di liquidazione e assolve agli obblighi informativi di cui al comma 8; si provvede comunque alla revoca parziale del contributo se parte della somma concessa non risulta ammissibile o non risulta pagata dal comune entro il 31 ottobre 2023;
f) con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro il 31 gennaio 2023, sono individuati i soggetti abilitati a presentare la domanda e la documentazione da presentare a corredo, i soggetti che devono sottoscrivere le attestazioni e le dichiarazioni, compresa la dichiarazione sulla riconducibilità dell’intervento alla tipologia di investimento di cui all’
Sito esternoarticolo 3, comma 18, della l. 350/2003
, l’indicazione del codice unico di progetto e la spesa stimata lorda di ciascun intervento, l’indicazione del responsabile unico del procedimento, la documentazione da presentare per la richiesta di liquidazione a cura del responsabile unico del procedimento, nonché gli altri elementi di cui al comma 12, lettere e), f), g), h);
g) si applicano altresì le disposizioni dei commi 8, 11, 13, 14.
”.
2. Dopo il comma 15 ter dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
15 quater. Nell'anno 2023, ai comuni aventi popolazione da 5.000 a 20.000 abitanti, come risultanti dai dati ufficiali ISTAT al 31 dicembre 2021, è concesso un contributo, per complessivi euro 1.000.000,00, determinato in misura identica per ogni comune destinatario, per la realizzazione di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all'
Sito esternoarticolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”). Per la concessione e la liquidazione del contributo si applicano le disposizioni di cui al comma 15 ter.
”.
15 quinquies. Agli oneri di cui ai commi 15 ter e 15 quater, pari a complessivi euro 2.000.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 11 gennaio 2023, n. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 23 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.