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Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45

Legge di stabilità per l’anno 2023.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022

Art. 6
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 11/1999
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 11/1999 è aggiunto il seguente:
2 bis. Agli oneri per le attività di cui agli articoli da 5 bis a 5 quater, inseriti dalla legge regionale di stabilità per l’anno 2023, pari ad un massimo complessivo di euro 220.000,00 per l'anno 2023 e di euro 215.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 11 gennaio 2023, n. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 23 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.