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Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45

Legge di stabilità per l’anno 2023.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022

Art. 5
Iniziative per la promozione della cultura della legalità rivolte ai giovani. Inserimento dell’articolo 5 quater nella l.r. 11/1999
1. Dopo l’articolo 5 ter della l.r. 11/1999 è inserito il seguente:
Art. 5 quater - Iniziative per la promozione della cultura della legalità rivolte ai giovani
1. La Regione, nell’ambito delle finalità e delle attività di cui all’articolo 1, promuove e sostiene iniziative e progetti sui temi della legalità, dell’impegno sociale, della cittadinanza attiva, rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana e, in generale, ai giovani toscani, anche al fine di favorire la partecipazione ai campi antimafia organizzati in Italia e in Toscana nei beni confiscati alla criminalità organizzata. Le iniziative costituiscono parte del programma di attività definito ai sensi dell’articolo 2, comma 5.
2. Negli anni 2023, 2024 e 2025, la Regione sostiene le iniziative e i progetti di cui al comma 1 mediante la concessione di contributi, complessivamente fino a un massimo di euro 180.000,00 annui, ai soggetti che ne sono promotori e realizzatori, enti del Terzo settore di cui al
Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2016, n. 106
).
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini, le modalità, gli adempimenti da svolgere per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al comma 2, le spese ammissibili, la documentazione da presentare per l’attività svolta e le spese sostenute, i termini e le modalità per la revoca totale o parziale per mancato o incompleto svolgimento delle attività o per inadempimento delle prescrizioni previste. Negli anni 2023 e 2024 tra i soggetti beneficiari rientrano anche le associazioni, le organizzazioni e gli enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le cui attività siano riconducibili a quelle di interesse generale previste dall’
Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 117/2017
, costituiti da almeno sei mesi dalla presentazione della domanda, quantunque non risultino iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
4. Negli anni successivi il contributo può essere previsto con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 5, nei limiti massimi da essa stabiliti.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 11 gennaio 2023, n. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 23 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.