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Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45

Legge di stabilità per l’anno 2023.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022

Art. 17
Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione del capo I (2)

Parole soppresse con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 23.

non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. L'attuazione di quanto previsto all'articolo 2 (3)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 23.

è assicurata dalle risorse disponibili a legislazione vigente individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), stimate in euro 11.326,93 annui e disponibili nell'ambito della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.
3. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2023-2025 nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla legge del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 11 gennaio 2023, n. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 23 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.