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Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45

Legge di stabilità per l’anno 2023.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022

Art. 14
Progettazione di interventi finanziabili da fondi di coesione europei o nazionali. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 54/2021
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022), dopo le parole: “
di euro 4.000.000,00 per l'anno 2022
” sono aggiunte le parole “
ed euro 400.000,00 per l'anno 2023
”.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
6 bis. Per fronteggiare l'emergenza siccità è finanziata, in favore dei consorzi di bonifica, la progettazione di invasi e reti irrigue fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2023. Con la deliberazione di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità tecniche e attuative e quelle di erogazione e rendicontazione del contributo.
”.
3. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 1 è inserito il seguente:
6 ter. In conseguenza del finanziamento dell'esecuzione dell'intervento la cui progettazione è stata sostenuta dal fondo di cui al comma 6 bis, le somme già assegnate per la progettazione medesima sono rimborsate, da parte del consorzio beneficiario, al bilancio della Regione Toscana per essere riassegnate al medesimo fondo di cui al medesimo comma 6 bis.
”.
4. Il comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
7. All'onere di spesa di cui al comma 1, per l'importo massimo di euro
4.400.000,00, si fa fronte:
a) per euro 4.000.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni Finanziarie con le altre autonomie territoriali” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;
b) per euro 400.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni Finanziarie con le altre autonomie territoriali” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.
”.
5. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 54/2021 è aggiunto il seguente:
7 bis. All'onere di spesa di cui al comma 6 bis, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 11 gennaio 2023, n. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 23 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.