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Legge regionale 14 dicembre 2022, n. 43

Disposizioni per la riduzione temporanea del meccanismo di indicizzazione degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali in carica fino alla nona legislatura. Modifiche alla l.r. 3/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 19 dicembre 2022

Art. 2
Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari inerenti alle annualità 2023 e 2024 derivanti dalla presente legge, pari ad euro 91.000,00 annui, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2023-2024 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, per l’annualità successiva, si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il proprio bilancio di previsione quantificandone il relativo onere.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.