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Legge regionale 7 novembre 2022, n. 37

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. Modifiche alla l.r. 52/2006 e alla l.r. 49/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

CAPO II
Norme in materia di tasse automobilistiche regionali
Art. 4
Tipologie dei veicoli esenti. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/2003
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), è aggiunta la seguente:
f bis) i veicoli adibiti al trasporto dei minori trapiantati, di cui all’articolo 8 quinquies.
”.
Art. 5
Disposizioni comuni. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 49/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 49/2003 , le parole: “
e) ed f),
” sono sostituite dalle seguenti: “
e), f), f bis)
”.
2. Al comma 2 bis dell’articolo 4 della l.r. 49/2003 , dopo le parole: “
persone disabili
” sono aggiunte le seguenti: “
o minori trapiantati
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 49/2003 , dopo le parole: “
ai sensi dell’articolo 5, comma 3,
” sono aggiunte le seguenti: “
e dall’articolo 8 quinquies
”.
Art. 6
Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 49/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 49/2003 , dopo la prima occorrenza della parola: “
trasporto,
” sono inserite le seguenti: “
o automediche
”.
Art. 7
Sospensioni dell’obbligo tributario. Modifiche all’articolo 8 quater della l.r. 49/2003
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 quater della l.r. 49/2003 sono inseriti i seguenti:
2 bis. A partire dal 1° gennaio 2023, per effetto dell’avvenuta trascrizione della cessione di cui al comma 1 entro i termini di cui all’
Sito esternoarticolo 5, comma 44, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953
(Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 28 febbraio 1983, n. 53
, risultano adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 44 e 45 del medesimo articolo 5.
2 ter. A far data dal 1° gennaio 2023 non si applica il pagamento del diritto fisso di cui all’
Sito esternoarticolo 5, comma 47, del d.l. 953/1982
convertito dalla
Sito esternol. 53/1983
.
”.
Art. 8
Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dei veicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati. Inserimento dell’articolo 8 quinquies nella l.r. 49/2003
1. Dopo l’articolo 8 quater della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:
Art. 8 quinquies - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dei veicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore dei minori che abbiano ricevuto un trapianto di organi, di tessuti o di cellule staminali emopoietiche adibiti al trasporto di detti minori.
2. L’esenzione di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) il minore che abbia ricevuto un trapianto di organi, di tessuti o di cellule staminali emopoietiche risulti fiscalmente a carico del proprietario del veicolo;
b) il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del soggetto trapiantato;
c) la cilindrata degli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e f),
Sito esternodel d.lgs. 285/1992
, non ecceda i 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, i 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e che la potenza non sia superiore a 150 KW se con motore elettrico.
3. Per ogni minore, l’esenzione è limitata ad un unico veicolo di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore. L’esenzione decade automaticamente, senza necessità di specifica revoca, qualora venga meno, in capo ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale o al tutore, il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.
4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, nel solo caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di veicolo nuovo anch’esso utilizzato per il trasporto di soggetti di cui al comma 1, qualora vi sia sovrapposizione temporale nella proprietà di entrambi i veicoli, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta sul veicolo nuovo già a decorrere dalla prima periodicità tributaria, a condizione che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuati entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo.
5. L’esenzione permane sino al compimento del diciottesimo anno di età del minore trapiantato e cessa a seguito di radiazione, vendita o altro atto dal quale risulti l’effettiva perdita della proprietà dell’autoveicolo ovvero dalla perdita da parte dei soggetti interessati dei requisiti previsti al comma 1.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione, alle medesime condizioni, anche nel caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di altro veicolo usato anch’esso utilizzato per il trasporto di soggetti di cui al comma 1.
7. Il beneficiario dell’esenzione può chiedere il trasferimento dell’esenzione medesima su altro veicolo di sua proprietà, con l’osservanza degli adempimenti di cui all’articolo 4,
comma 3. Il trasferimento è ammissibile soltanto qualora il veicolo già in esenzione sia oggetto di:
a) cessazione della circolazione;
b) trasferimento della proprietà;
c) perdita di possesso per furto.
8. L’istanza di trasferimento di cui al comma 7 è presentata entro centottanta giorni da uno degli eventi di cui al medesimo comma 7, lettere a), b), c). L’esenzione permane sino al compimento del
diciottesimo anno di età.
”.
Art. 9
Norma di copertura finanziaria. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 49/2003
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 49/2003 è aggiunto il seguente:
2 bis. Le minori entrate di cui al comma 2 bis dell’articolo 8 quater e dell’articolo 8 quinquies sono stimate in euro 245.000,00 per l’anno 2023 ed euro 203.000,00 per ciascuno degli anni successivi; ad esse si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dalle modifiche apportate agli articoli 1 e 1 bis
della l.r. 52/2006
con la
legge regionale 7 novembre 2022, n. 37
(Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. Modifiche alla
l.r. 52/2006
e alla
l.r. 49/2003
), come quantificate ai sensi dell'
articolo 1 quater, comma 1 sexies, della medesima l.r. 52/2006
.
”.
Art. 10
Relazione annuale. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/2003
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 49/2003 , le parole: “
e 8
” sono sostituite dalle seguenti: “
, 8, 8 quinquies
”.
Art. 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.