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Legge regionale 7 novembre 2022, n. 37

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. Modifiche alla l.r. 52/2006 e alla l.r. 49/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

CAPO I
Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale
Art. 1
Aumento della tassa automobilistica regionale. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 52/2006
1. Il comma 2 ter dell’articolo 1 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale), è abrogato dal 1° gennaio 2023.
Art. 2
Riduzioni. Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 52/2006
1. I commi da 2 bis a 2 quinquies 2, e da 2 sexies a 2 novies dell’articolo 1 bis della l.r. 52/2006 sono abrogati dal 1° gennaio 2023.
Art. 3
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 1 quater della l.r. 52/2006
1 sexies. Le maggiori entrate derivanti da quanto disposto con gli articoli 1 e 2
della legge regionale 7 novembre 2022, n. 37
(Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. Modifiche alla
l.r. 52/2006
e alla
l.r. 49/2003
), sono complessivamente stimate in euro 9.200.000,00 annui a partire dal 2023 e sono imputate alla Tipologia 101 “Imposte tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” della parte entrata del bilancio regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.