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Legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35

Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica (PRTE).

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 19 ottobre 2022




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), e l’articolo 11, dello Statuto;


Visto il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU denominato “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”;


Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima;


Vista la comunicazione COM(2019)640final della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’11 dicembre 2019 “Il Green deal europeo”;


Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 29 luglio 2021, n. 108 ;


Visto il Sito esternodecreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNRR” e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito con modificazioni, dalla Sito esternolegge 29 dicembre 2021, n. 233 ;


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r.20/2008 );


Vista la legge regionale 15 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni in materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare. Modifiche agli articoli 3 e 4 dello Statuto);


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72 (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Approvazione del piano di indirizzo territoriale “PIT”).


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”);


Viste le osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali espresse nella seduta del 12 aprile 2022;


Considerato quanto segue:


1. Il quadro di indirizzo programmatico internazionale, comunitario e nazionale sopra delineato, introduce nuovi obiettivi in tema di ambiente e sviluppo sostenibile;


2. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento, nonché nel rispetto di quanto stabilito del piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica di cui all’articolo 57 bis del d.lgs. 152/2006, occorre aggiornare il quadro programmatico della Regione in relazione ai nuovi obiettivi di cui al precedente punto 1, volti a definire un percorso verso la transizione ecologica; (1)

Punto così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 7.



3. Occorre istituire il piano regionale per la transizione ecologica (PRTE), al fine di assicurare il coordinamento delle politiche e delle azioni dirette all’attuazione della transizione ecologica della Regione, anche in attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);


4. L’articolo 11 dello Statuto stabilisce la competenza del Consiglio regionale ad approvare, quale rappresentante della comunità toscana e organo legislativo e di indirizzo politico e programmatico della Regione, gli atti della programmazione regionale generale e di settore, e quindi anche il PRTE;


5. Occorre definire le modalità di attuazione, monitoraggio e valutazione del PRTE, tenuto conto degli indicatori dell’Agenda 2030, nonché un sistema di contabilizzazione del bilancio emissivo della Regione in termini di gas climalteranti che tenga conto sia delle emissioni, sia degli assorbimenti;


6. È necessario assicurare la convergenza del contributo del mondo scientifico, della società civile, degli enti locali e di ogni livello istituzionale al fine di garantire l’attuazione della transizione ecologica;


7. È necessario procedere all’abrogazione della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 che istituisce il piano ambientale ed energetico regionale (PAER), in quanto tale piano è da sostituire con il PRTE, più in linea con il quadro normativo e programmatorio nazionale e dell’Unione Europea;


8. Occorre garantire continuità all’azione amministrativa prevedendo con apposita disposizione transitoria che, nelle more dell’approvazione del nuovo PRTE, resta in vigore il PAER già approvato dalla Regione mediante la deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 10;


9. In ragione del fatto che il PRTE è individuato come lo strumento programmatico della Regione per l’attuazione delle politiche previste a livello nazionale dal PNRR, per il tema della transizione ecologica, è necessario prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:


Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.