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Legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35

Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica (PRTE).

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 19 ottobre 2022

CAPO I
Piano regionale per la transizione ecologica
Art. 1
Piano regionale per la transizione ecologica
1. È istituito il piano regionale per la transizione ecologica, di seguito denominato “PRTE”.
2. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento, nonché nel rispetto di quanto stabilito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica di cui all’articolo 57 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), (2)

Parole inserite con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 8.

il PRTE costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r.20/2008 ), e persegue le finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di transizione ecologica verso la completa neutralità climatica, la circolarità dell’economia e lo sviluppo ambientale sostenibile.
3. Il PRTE ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2015 ed è coordinato ed integrato con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
Art. 2
Finalità e contenuti del PRTE
1. Il PRTE individua finalità, obiettivi, tempi di realizzazione ed indirizzi nei seguenti settori di intervento:
a) neutralità climatica;
b) economia verde, circolare e gestione dei rifiuti;
c) energia pulita ed efficienza energetica;
d) comunità energetiche rinnovabili;
e) ecosistemi e biodiversità;
f) inquinamenti, rischi ambientali e rischio sismico;
g) difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il PRTE, in attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui al comma 1, individua obiettivi specifici, tipologie di intervento settoriali ed intersettoriali e definisce il quadro delle risorse attivabili per i settori di cui al medesimo comma 1, con riferimento, in particolare, a quanto previsto:
a) dall’articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
b) dall’articolo 12 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010 );
c) dall’articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);
d) dall’articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);
e) dall’articolo 1 bis della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);
f) all’articolo 3, all’articolo 16 e all’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
3. Le politiche regionali di settore in materia di qualità dell’aria ambiente, di gestione dei rifiuti e bonifica, nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, sono definite, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali di cui al comma 1, nell’ambito, rispettivamente, del piano regionale per la qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 9 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente), del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui all’articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e del piano di tutela delle acque di cui all’Sito esternoarticolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
4. Nelle more dell’approvazione o dell’aggiornamento dei piani di settore di cui al comma 3, il PRTE può prevedere obiettivi specifici e tipologie di intervento nelle materie di riferimento, definendo il quadro delle risorse attivabili.
5. Il PRTE individua gli indicatori di impatto delle politiche in coerenza con quelli del programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto il 25 settembre 2015, dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, ed un sistema di contabilizzazione del bilancio emissivo della Regione in termini di gas climalteranti che tenga conto sia delle emissioni, sia degli assorbimenti.
6. Il PRTE assicura il coordinamento con il piano nazionale per la transizione ecologica e con il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla Missione 2 denominata “Rivoluzione verde e transizione ecologica”.
Art. 3
Attuazione, monitoraggio e valutazione del PRTE
1. Mediante deliberazioni annuali, la Giunta regionale provvede all’attuazione del PRTE in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.
2. Il monitoraggio e la valutazione sono assicurati ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2015 .

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.