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Legge regionale 11 ottobre 2022, n. 33

Disposizioni di sostegno al settore termale. Modifiche alla l.r. 38/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 19 ottobre 2022

Art. 1
Politiche di sostegno al settore termale. Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 38/2004
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è inserito il seguente:
Art. 7 bis Politiche di sostegno al settore termale
1. La Regione attua le politiche di sostegno e promozione del settore termale tramite il programma regionale di sviluppo e gli altri atti della programmazione regionale, dando priorità, in particolare, agli interventi di riqualificazione del patrimonio idro-termale e di rigenerazione urbana.
2. Le politiche di cui al comma 1 sono attuate avendo come riferimento i comuni
termali
individuati nell’Allegato A della presente legge.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.