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Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

Sezione III
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 30/2015
Art. 36
Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali. Modifiche all'articolo 69 della l.r. 30/2015
1. Al comma 4 dell'articolo 69 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ), dopo le parole: “
Rete Natura 2000 ricadenti
” è inserita la seguente: “
interamente
”.
Art. 37
Valutazione di incidenza di piani e programmi. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 30/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 87 della l.r. 30/2015 , le parole: “
ai fini della valutazione d’incidenza di cui all’
Sito esternoarticolo 5 del d.p.r. 357/1997 ” sono sostituite dalle seguenti: “
ai fini della valutazione d’incidenza di cui all’
Sito esternoarticolo 5 del d.p.r. 357/1997
, istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata,
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 87 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
2. La valutazione d’incidenza di cui al comma 1, è effettuata dalle autorità competenti di cui al presente articolo entro i sessanta giorni successivi all’acquisizione dell’istanza di screening di incidenza o dello studio d’incidenza nei casi di valutazione appropriata da parte della struttura individuata per l’espletamento della relativa istruttoria, secondo l’ordinamento dell’ente competente. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, condizioni d’obbligo in caso di screening di incidenza o prescrizioni in caso di valutazione appropriata, alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare le ricadute sull'ambiente delle previsioni dei piani e dei programmi.
”.
Art. 38
Valutazione di incidenza di interventi e progetti. Modifiche all'articolo 88 della l.r. 30/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 dopo le parole: “
ai fini della valutazione d’incidenza ai sensi all’
Sito esternoarticolo 5 del d.p.r. 357/1997
,
” sono inserite le seguenti: “
istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata,
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
3. La valutazione d’incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all’acquisizione dell’istanza di screening o dello studio d’incidenza nei casi di valutazione appropriata da parte della struttura individuata per l’espletamento della relativa istruttoria secondo l’ordinamento dell’ente competente, e il relativo procedimento si conclude con apposito
provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni ritenute necessarie. In tal caso il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, condizioni d’obbligo in caso di screening di incidenza o prescrizioni nel caso di valutazione appropriata, alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l’inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l’incidenza del progetto o dell’intervento sul sito stesso.
”.
Art. 39
Presentazione delle istanze e contenuti minimi dello studio di incidenza. Provvedimento conclusivo. Modifiche all'articolo 89 della l.r. 30/2015
1. Nella rubrica dell'articolo 89 della l.r. 30/2015 dopo la parola: “
Presentazione
” sono inserite le seguenti: “
delle istanze
”.
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente: “
Ai fini della valutazione di incidenza di piani e programmi il proponente presenta all’autorità competente, come individuata ai sensi dell’articolo 87, la seguente documentazione:
”.
b) istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, studio di incidenza avente i
contenuti dell’allegato G del
Sito esternod.p.r. 357/1997
e conforme alle linee guida di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a).
”.
b) istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, studio di incidenza avente i contenuti dell’allegato G del
Sito esternod.p.r. 357/1997
, e conforme alle linee guida di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a).
”.
Art. 40
Forme semplificate e casi di esclusione. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 30/2015
1. Il comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
1. Nel rispetto delle disposizioni del
Sito esternod.p.r. 357/1997
e dell’articolo 6 della dir. 92/43/CEE “Habitat”, la valutazione di incidenza può essere oggetto di semplificazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'
Sito esternoarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a condizione che tali interventi non incidano sulla salvaguardia delle specie per le quali il sito della Rete Natura 2000 è stato individuato, come risultanti dalle eventuali misure di conservazione del sito stesso o dall’eventuale piano di gestione, oppure, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000. Tali interventi sono individuati dagli atti di governo del territorio dei comuni, di intesa con la Regione e gli enti gestori competenti, fatta salva l’individuazione di specifici casi di prevalutazione di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c).
”.
a) modalità semplificate di predisposizione e di presentazione dell’istanza di screening o di valutazione appropriata di incidenza, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 91;
”.
b) casi di prevalutazione per progetti ed interventi per i quali sia stata valutata ed
esclusa la possibilità di incidenze significative.
”.
4. Il comma 3 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
3. Nel rispetto di quanto previsto dal
Sito esternod.p.r. 357/1997
e dell’articolo 6 della dir. 92/43/CEE “Habitat” sono oggetto di prevalutazione gli interventi e progetti previsti in piani e programmi, a condizione che:
a) la valutazione d’incidenza, effettuata sui piani e programmi, abbia consentito la verifica dell’assenza di incidenze significative dei progetti e degli interventi in relazione al sito interessato;
b) siano conformi al piano o programma approvato ed alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di valutazione del piano o programma stesso.
”.
5. Al comma 4 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 le parole: “
è esclusa
” sono sostituite dalle seguenti: “
non si effettua
”.
6. Il comma 5 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
5. La Giunta regionale, con deliberazione, individua altresì le attività agro-silvo-pastorali per le quali si possono applicare modalità semplificate di predisposizione e di presentazione delle istanze di screening o di valutazione appropriata.
”.
Art. 41
Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 30/2015
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 30/2015 le parole: “
dello studio
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’istanza di screening o di valutazione appropriata
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 30/2015 le parole: “
ulteriori casi di esclusione
” sono sostituite dalle parole “
casi di prevalutazione
”.
Art. 42
Modalità di inoltro dell'istanza di nulla osta e dell’istanza di valutazione di incidenza relative a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali. Modifiche all'articolo 123 bis della l.r. 30/2015
1. Nella rubrica dell'articolo 123 bis della l.r. 30/2015 le parole: “
dello studio di incidenza
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’istanza di valutazione di incidenza
”.
2. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 123 bis della l.r. 30/2015 le parole: “
lo studio di incidenza relativo
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’istanza di screening o di valutazione appropriata di incidenza relativa
”.
a) nel primo periodo le parole: “
lo studio d'incidenza
” sono sostituite dalle seguenti: “
di valutazione d'incidenza
”;
b) nel secondo periodo le parole: “
lo studio d'incidenza
” sono sostituite dalle seguenti: “
per la valutazione d'incidenza
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.