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Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

Sezione II
Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA). Modifiche alla l.r. 10/2010
Art. 20
Ambito di applicazione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 10/2010
1. Al comma 4 ter dell’articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”), dopo le parole: “
piani regolatori portuali
” sono inserite le seguenti: “
e dei piani di sviluppo aeroportuale
” e le parole: “
nell’ambito del piano regolatore portuale stesso
” sono sostituite dalle seguenti: “
nell’ambito degli stessi piani
”.
Art. 21
Casi di esclusione. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 bis dell’articolo 6 della l.r. 10/2010 dopo le parole: “
pianificazione territoriale
”, sono inserite le seguenti: “
urbanistica
”, e dopo le parole: “
suoli conseguenti
” sono inserite le seguenti: “
all’approvazione dei piani di cui all’articolo 5, comma 4 ter, nonché
”.
Art. 22
Procedura di verifica di assoggettabilità. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 10/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 , le parole: “
e, nei casi di particolare
difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,
” sono soppresse.
2. Il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 della presente legge, sentita l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS entro novanta giorni dalla
trasmissione di cui al comma 2. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o il programma al procedimento di VAS specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato 1 e specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente.
”.
3. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 le parole: “
e le prescrizioni di cui al comma 4
” sono soppresse.
Art. 23
Procedura per la fase preliminare. Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 23 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 23 - Procedura per la fase preliminare
1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente predispone un documento preliminare contenente:
a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.
2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l’autorità procedente o il proponente invia all’autorità competente, con modalità telematiche, il documento preliminare e l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, avvia le consultazioni trasmettendo il documento preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisire i contributi. I contributi sono inviati all’autorità procedente e all’autorità competente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione.
3. La consultazione si conclude entro quarantacinque giorni dall’invio del documento medesimo, salvo quanto diversamente comunicato dall’autorità competente.
”.
Art. 24
Consultazioni. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 25 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 25 - Consultazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 6, l’autorità procedente o il proponente comunica all’autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l’avviso al pubblico contenente:
a) il titolo della proposta di piano o programma;
b) l’indicazione dell’autorità procedente o del proponente;
c) la data di avvio e la data di chiusura delle consultazioni;
d) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
e) l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall’autorità procedente nella loro interezza;
f) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
g) l’eventuale necessità della valutazione di incidenza.
2. La proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l’avviso al pubblico sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’autorità competente e dell’autorità procedente, e sono depositati presso gli uffici dell’autorità competente e dell’autorità procedente o del proponente. Contestualmente la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via
telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell’articolo 19, a cura dell’autorità procedente o del proponente.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della documentazione e dalla comunicazione di cui al comma 2, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare all’autorità competente e all’autorità procedente proprie osservazioni per iscritto, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
”.
Art. 25
Espressione del parere motivato. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 10/2010 la parola: “
novanta
” è sostituita dalla seguente: “
quarantacinque
” e le parole: “
comma 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 3
”;
Art. 26
Monitoraggio. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 10/2010
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
4 bis. Il proponente o l’autorità procedente trasmette all’autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell’allegato VI alla
Sito esternoparte seconda del d.lgs.152/2006
. Il monitoraggio dà atto anche del contributo del piano o programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalla strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 74.
”.
2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 29 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
4 ter. L’autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell’autorità procedente.
”.
Art. 27
Oggetto della disciplina. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 10/2010
1. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 10/2010 , le parole: “
le procedure disciplinate dal titolo III
Sito esternodella parte seconda del d.lgs. 152/2006
di
” sono sostituite dalle seguenti: “
le seguenti procedure disciplinate dal titolo III
Sito esternodella parte seconda del d.lgs. 152/2006
:
”.
a bis) procedimenti facoltativi di cui agli articoli 20, 21 e 26 bis del medesimo decreto, rispettivamente finalizzati all'avvio e allo svolgimento:
1) di una fase di confronto per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettali ai fini VIA;
2) di una fase di concertazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
3) di una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale;
”.
Art. 28
Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 10/2010
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 10/2010 , dopo le parole: “
le procedure di cui al presente titolo
” sono aggiunte le seguenti: “
nonché di cui all'articolo 73 bis,
”.
Art. 29
Competenze dei comuni. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 10/2010
1. All’alinea del comma 1 dell'articolo 45 bis della l.r. 10/2010 le parole: “
le procedure di cui al presente titolo III
” sono sostituite dalle seguenti: “
le procedure di cui al presente titolo nonché di cui all'articolo 73 bis
”.
2. All’alinea del comma 2 dell'articolo 45 bis della l.r. 10/2010 le parole: “
le procedure di cui al presente titolo III,
” sono sostituite dalle seguenti: “
le procedure di cui al presente titolo nonché quelle di cui all'articolo 73 bis
”.
3. Alla fine del comma 4 dell'articolo 45 bis sono aggiunte le parole: “
e di cui all'articolo 73 bis
”.
Art. 30
Competenze degli enti parco regionali. Modifiche all'articolo 45 ter della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 dell'articolo 45 ter della l.r. 10/2010 dopo le parole: “
le procedure di cui al presente titolo
” sono aggiunte le seguenti: “
nonché quelle di cui all'articolo 73 bis
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 45 ter della l.r. 10/2010 dopo le parole: “
Le procedure di cui al presente titolo
” sono aggiunte le seguenti: “
e di cui all'articolo 73 bis
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 45 ter della l.r. 10/2010 dopo le parole: “
delle procedure di cui al presente titolo
” sono aggiunte le seguenti: “
e di cui all'articolo 73 bis
”.
Art. 31
Strutture operative e supporto tecnico. Modifiche all'articolo 47 della l.r. 10/2010
1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 10/2010 le parole: “
all'articolo 4, comma 4, lettera b),
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 4, comma 4, lettera b) e all’articolo 5, comma 1, lettera c)
”.
Art. 32
Studio di impatto ambientale. Modifiche all'articolo 50 della l.r. 10/2010
1. Nell’alinea del comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 10/2010 , le parole: “
dell’articolo 21
” sono sostituite dalle seguenti: “
degli articoli 20, 21 e 26 bis
”.
Art. 33
Valutazione preliminare. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 10/2010
1. La rubrica dell'articolo 58 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente: “
Valutazione preliminare
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 10/2010 le parole: “
specifica istanza,
” sono sostituite dalle seguenti: “
specifica richiesta di valutazione
”.
Art. 34
Impatti ambientali interregionali. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 10/2010
a) nei termini di cui all'
Sito esternoarticolo 27 bis del d.lgs. 152/2006
, nel caso della procedura di cui all'articolo 73 bis;
”.
Art. 35
Provvedimento autorizzatorio unico. Modifiche all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 le parole: “
del provvedimento di
VIA favorevole
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’esito favorevole dell’istruttoria di VIA
”.
2. Il comma 4 dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
4. L’autorità competente, con proprio atto, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1. Nel caso in cui durante i lavori della conferenza emergano motivi che ostano al rilascio di uno o più dei titoli abilitativi richiesti, l'autorità competente invia al proponente la comunicazione di cui all'
Sito esternoarticolo 10 bis della l. 241/1990
. Ove il proponente, nel termine previsto, non invii le proprie osservazioni l'autorità competente provvede all’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Ove il proponente, nel termine previsto, invii le proprie osservazioni, l'autorità competente provvede alla convocazione di una nuova riunione di conferenza ai fini del loro esame.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.