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Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

CAPO VII
Programmazione e bilancio
Art. 63
Previsione della clausola di neutralità finanziaria. Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 55/2008
1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) è inserito il seguente:
Art. 9 bis - Clausola di neutralità finanziaria
1. Le leggi che non contengono disposizioni idonee a comportare nuove o maggiori spese, o comunque a determinare variazioni degli oneri complessivi a carico delle finanze regionali, sono corredate da un articolo rubricato “Clausola di neutralità finanziaria” e collocato in fine dell’articolato, che attesta la mancanza delle suddette disposizioni.
”.
Art. 64
Relazione tecnico-finanziaria. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 1/2015
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) dopo le parole “
neutralità finanziaria
” sono aggiunte le seguenti “
ai sensi dell’
articolo 9 bis della l.r. 55/2008 ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.