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Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

CAPO II
Ambiente
Sezione I
Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla l.r. 25/1998
Art. 10
Criteri e modalità per la concessione degli incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti. Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 25/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 3 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: “
piano regionale di gestione dei rifiuti
” sono sostituite dalle seguenti: “
Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare
”.
Art. 11
Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 25/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 25/1998 , le parole: “
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
” sono sostituite dalle seguenti: “
Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare
”.
2. Ai commi 5 e 7 dell’articolo 4 della l.r. 25/1998 , le parole: “
piano regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare
”.
3. Al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 25/1998 , le parole “
piano regionale dei rifiuti
” sono sostituite dalle seguenti: “
Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare
”.
4. Al comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 25/1998 , le parole: “legge regionale 3 gennaio 2005, n.1
(Norme per il governo del territorio)
” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio)
”.
Art. 12
Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/1998
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 25/1998 le parole: “
piano regionale di gestione dei rifiuti
” sono sostituite dalle seguenti: “
Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare
”.
2. Alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 25/1998 le parole: “
piano regionale
”, sono sostituite dalle seguenti: “
Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare
”.
Art. 13
Competenze delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 25/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 25/1998 le parole: “
piano regionale di gestione dei rifiuti
” sono sostituite dalle seguenti: “
Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare
”.
Art. 14
Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico. Modifiche all’articolo 6 bis della l.r. 25/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della l.r. 25/1998 le parole: “
piano regionale di gestione dei rifiuti
” sono sostituite dalle seguenti: “
Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare
”.
Art. 15
Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima. Modifiche all’articolo 6 ter della l.r. 25/1998
1. Al comma 2 dell’articolo 6 ter della l.r. 25/1998 , le parole: “
piano regionale di gestione dei rifiuti
” sono sostituite dalle seguenti: “
Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare
”.
Art. 16
Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare. Modifiche alla rubrica del Titolo III della l.r. 25/1998
1. La rubrica del Titolo III della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente: “
Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare
”.
Art. 17
Contenuti del piano regionale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 25/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 le parole: “
piano regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare, di seguito piano regionale
”.
2. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 la parola: “
piano
” è sostituita dalle seguenti: “
piano regionale
”.
3. Il comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
7. Il piano regionale è atto di governo del territorio ai sensi dell’
articolo 10 della l.r. 65/2014
.
”.
Art. 18
Effetti del piano regionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 25/1998
1. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
2. Il quadro conoscitivo del piano regionale integra il quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’
articolo 88 della l.r. 65/2014
.
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998 , le parole: “
3 della
l.r. 1/2005 ” sono sostituite dalle seguenti: “
3 e dell'
articolo 4, comma 10, della l.r. 65/2014 ”.
3. Al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998 , le parole: “
48, comma 4, lettera c)
della l.r. 1/2005 ” sono sostituite dalle seguenti: “
88, comma 7, lettera c)
della l.r. 65/2014 ”.
4. Al comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 25/1998 , le parole: “
48, comma 4, lettera d)
della l.r. 1/2005 ” sono sostituite dalle seguenti: “
88, comma 7, lettera i)
della l.r. 65/2014 ”.
Art. 19
Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 25/1998
1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 25/1998 le parole: “
di gestione dei rifiuti
” sono soppresse.
Sezione II
Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA). Modifiche alla l.r. 10/2010
Art. 20
Ambito di applicazione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 10/2010
1. Al comma 4 ter dell’articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”), dopo le parole: “
piani regolatori portuali
” sono inserite le seguenti: “
e dei piani di sviluppo aeroportuale
” e le parole: “
nell’ambito del piano regolatore portuale stesso
” sono sostituite dalle seguenti: “
nell’ambito degli stessi piani
”.
Art. 21
Casi di esclusione. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 bis dell’articolo 6 della l.r. 10/2010 dopo le parole: “
pianificazione territoriale
”, sono inserite le seguenti: “
urbanistica
”, e dopo le parole: “
suoli conseguenti
” sono inserite le seguenti: “
all’approvazione dei piani di cui all’articolo 5, comma 4 ter, nonché
”.
Art. 22
Procedura di verifica di assoggettabilità. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 10/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 , le parole: “
e, nei casi di particolare
difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,
” sono soppresse.
2. Il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 della presente legge, sentita l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS entro novanta giorni dalla
trasmissione di cui al comma 2. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o il programma al procedimento di VAS specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato 1 e specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente.
”.
3. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 le parole: “
e le prescrizioni di cui al comma 4
” sono soppresse.
Art. 23
Procedura per la fase preliminare. Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 23 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 23 - Procedura per la fase preliminare
1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente predispone un documento preliminare contenente:
a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.
2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l’autorità procedente o il proponente invia all’autorità competente, con modalità telematiche, il documento preliminare e l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, avvia le consultazioni trasmettendo il documento preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisire i contributi. I contributi sono inviati all’autorità procedente e all’autorità competente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione.
3. La consultazione si conclude entro quarantacinque giorni dall’invio del documento medesimo, salvo quanto diversamente comunicato dall’autorità competente.
”.
Art. 24
Consultazioni. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 25 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 25 - Consultazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 6, l’autorità procedente o il proponente comunica all’autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l’avviso al pubblico contenente:
a) il titolo della proposta di piano o programma;
b) l’indicazione dell’autorità procedente o del proponente;
c) la data di avvio e la data di chiusura delle consultazioni;
d) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
e) l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall’autorità procedente nella loro interezza;
f) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
g) l’eventuale necessità della valutazione di incidenza.
2. La proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l’avviso al pubblico sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’autorità competente e dell’autorità procedente, e sono depositati presso gli uffici dell’autorità competente e dell’autorità procedente o del proponente. Contestualmente la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via
telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell’articolo 19, a cura dell’autorità procedente o del proponente.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della documentazione e dalla comunicazione di cui al comma 2, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare all’autorità competente e all’autorità procedente proprie osservazioni per iscritto, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
”.
Art. 25
Espressione del parere motivato. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 10/2010 la parola: “
novanta
” è sostituita dalla seguente: “
quarantacinque
” e le parole: “
comma 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 3
”;
Art. 26
Monitoraggio. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 10/2010
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
4 bis. Il proponente o l’autorità procedente trasmette all’autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell’allegato VI alla
Sito esternoparte seconda del d.lgs.152/2006
. Il monitoraggio dà atto anche del contributo del piano o programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalla strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 74.
”.
2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 29 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
4 ter. L’autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell’autorità procedente.
”.
Art. 27
Oggetto della disciplina. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 10/2010
1. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 10/2010 , le parole: “
le procedure disciplinate dal titolo III
Sito esternodella parte seconda del d.lgs. 152/2006
di
” sono sostituite dalle seguenti: “
le seguenti procedure disciplinate dal titolo III
Sito esternodella parte seconda del d.lgs. 152/2006
:
”.
a bis) procedimenti facoltativi di cui agli articoli 20, 21 e 26 bis del medesimo decreto, rispettivamente finalizzati all'avvio e allo svolgimento:
1) di una fase di confronto per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettali ai fini VIA;
2) di una fase di concertazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
3) di una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale;
”.
Art. 28
Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 10/2010
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 10/2010 , dopo le parole: “
le procedure di cui al presente titolo
” sono aggiunte le seguenti: “
nonché di cui all'articolo 73 bis,
”.
Art. 29
Competenze dei comuni. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 10/2010
1. All’alinea del comma 1 dell'articolo 45 bis della l.r. 10/2010 le parole: “
le procedure di cui al presente titolo III
” sono sostituite dalle seguenti: “
le procedure di cui al presente titolo nonché di cui all'articolo 73 bis
”.
2. All’alinea del comma 2 dell'articolo 45 bis della l.r. 10/2010 le parole: “
le procedure di cui al presente titolo III,
” sono sostituite dalle seguenti: “
le procedure di cui al presente titolo nonché quelle di cui all'articolo 73 bis
”.
3. Alla fine del comma 4 dell'articolo 45 bis sono aggiunte le parole: “
e di cui all'articolo 73 bis
”.
Art. 30
Competenze degli enti parco regionali. Modifiche all'articolo 45 ter della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 dell'articolo 45 ter della l.r. 10/2010 dopo le parole: “
le procedure di cui al presente titolo
” sono aggiunte le seguenti: “
nonché quelle di cui all'articolo 73 bis
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 45 ter della l.r. 10/2010 dopo le parole: “
Le procedure di cui al presente titolo
” sono aggiunte le seguenti: “
e di cui all'articolo 73 bis
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 45 ter della l.r. 10/2010 dopo le parole: “
delle procedure di cui al presente titolo
” sono aggiunte le seguenti: “
e di cui all'articolo 73 bis
”.
Art. 31
Strutture operative e supporto tecnico. Modifiche all'articolo 47 della l.r. 10/2010
1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 10/2010 le parole: “
all'articolo 4, comma 4, lettera b),
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 4, comma 4, lettera b) e all’articolo 5, comma 1, lettera c)
”.
Art. 32
Studio di impatto ambientale. Modifiche all'articolo 50 della l.r. 10/2010
1. Nell’alinea del comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 10/2010 , le parole: “
dell’articolo 21
” sono sostituite dalle seguenti: “
degli articoli 20, 21 e 26 bis
”.
Art. 33
Valutazione preliminare. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 10/2010
1. La rubrica dell'articolo 58 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente: “
Valutazione preliminare
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 10/2010 le parole: “
specifica istanza,
” sono sostituite dalle seguenti: “
specifica richiesta di valutazione
”.
Art. 34
Impatti ambientali interregionali. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 10/2010
a) nei termini di cui all'
Sito esternoarticolo 27 bis del d.lgs. 152/2006
, nel caso della procedura di cui all'articolo 73 bis;
”.
Art. 35
Provvedimento autorizzatorio unico. Modifiche all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 le parole: “
del provvedimento di
VIA favorevole
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’esito favorevole dell’istruttoria di VIA
”.
2. Il comma 4 dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
4. L’autorità competente, con proprio atto, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1. Nel caso in cui durante i lavori della conferenza emergano motivi che ostano al rilascio di uno o più dei titoli abilitativi richiesti, l'autorità competente invia al proponente la comunicazione di cui all'
Sito esternoarticolo 10 bis della l. 241/1990
. Ove il proponente, nel termine previsto, non invii le proprie osservazioni l'autorità competente provvede all’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Ove il proponente, nel termine previsto, invii le proprie osservazioni, l'autorità competente provvede alla convocazione di una nuova riunione di conferenza ai fini del loro esame.
”.
Sezione III
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 30/2015
Art. 36
Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali. Modifiche all'articolo 69 della l.r. 30/2015
1. Al comma 4 dell'articolo 69 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ), dopo le parole: “
Rete Natura 2000 ricadenti
” è inserita la seguente: “
interamente
”.
Art. 37
Valutazione di incidenza di piani e programmi. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 30/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 87 della l.r. 30/2015 , le parole: “
ai fini della valutazione d’incidenza di cui all’
Sito esternoarticolo 5 del d.p.r. 357/1997 ” sono sostituite dalle seguenti: “
ai fini della valutazione d’incidenza di cui all’
Sito esternoarticolo 5 del d.p.r. 357/1997
, istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata,
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 87 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
2. La valutazione d’incidenza di cui al comma 1, è effettuata dalle autorità competenti di cui al presente articolo entro i sessanta giorni successivi all’acquisizione dell’istanza di screening di incidenza o dello studio d’incidenza nei casi di valutazione appropriata da parte della struttura individuata per l’espletamento della relativa istruttoria, secondo l’ordinamento dell’ente competente. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, condizioni d’obbligo in caso di screening di incidenza o prescrizioni in caso di valutazione appropriata, alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare le ricadute sull'ambiente delle previsioni dei piani e dei programmi.
”.
Art. 38
Valutazione di incidenza di interventi e progetti. Modifiche all'articolo 88 della l.r. 30/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 dopo le parole: “
ai fini della valutazione d’incidenza ai sensi all’
Sito esternoarticolo 5 del d.p.r. 357/1997
,
” sono inserite le seguenti: “
istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata,
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
3. La valutazione d’incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all’acquisizione dell’istanza di screening o dello studio d’incidenza nei casi di valutazione appropriata da parte della struttura individuata per l’espletamento della relativa istruttoria secondo l’ordinamento dell’ente competente, e il relativo procedimento si conclude con apposito
provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni ritenute necessarie. In tal caso il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, condizioni d’obbligo in caso di screening di incidenza o prescrizioni nel caso di valutazione appropriata, alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l’inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l’incidenza del progetto o dell’intervento sul sito stesso.
”.
Art. 39
Presentazione delle istanze e contenuti minimi dello studio di incidenza. Provvedimento conclusivo. Modifiche all'articolo 89 della l.r. 30/2015
1. Nella rubrica dell'articolo 89 della l.r. 30/2015 dopo la parola: “
Presentazione
” sono inserite le seguenti: “
delle istanze
”.
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente: “
Ai fini della valutazione di incidenza di piani e programmi il proponente presenta all’autorità competente, come individuata ai sensi dell’articolo 87, la seguente documentazione:
”.
b) istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, studio di incidenza avente i
contenuti dell’allegato G del
Sito esternod.p.r. 357/1997
e conforme alle linee guida di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a).
”.
b) istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, studio di incidenza avente i contenuti dell’allegato G del
Sito esternod.p.r. 357/1997
, e conforme alle linee guida di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a).
”.
Art. 40
Forme semplificate e casi di esclusione. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 30/2015
1. Il comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
1. Nel rispetto delle disposizioni del
Sito esternod.p.r. 357/1997
e dell’articolo 6 della dir. 92/43/CEE “Habitat”, la valutazione di incidenza può essere oggetto di semplificazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'
Sito esternoarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a condizione che tali interventi non incidano sulla salvaguardia delle specie per le quali il sito della Rete Natura 2000 è stato individuato, come risultanti dalle eventuali misure di conservazione del sito stesso o dall’eventuale piano di gestione, oppure, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000. Tali interventi sono individuati dagli atti di governo del territorio dei comuni, di intesa con la Regione e gli enti gestori competenti, fatta salva l’individuazione di specifici casi di prevalutazione di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c).
”.
a) modalità semplificate di predisposizione e di presentazione dell’istanza di screening o di valutazione appropriata di incidenza, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 91;
”.
b) casi di prevalutazione per progetti ed interventi per i quali sia stata valutata ed
esclusa la possibilità di incidenze significative.
”.
4. Il comma 3 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
3. Nel rispetto di quanto previsto dal
Sito esternod.p.r. 357/1997
e dell’articolo 6 della dir. 92/43/CEE “Habitat” sono oggetto di prevalutazione gli interventi e progetti previsti in piani e programmi, a condizione che:
a) la valutazione d’incidenza, effettuata sui piani e programmi, abbia consentito la verifica dell’assenza di incidenze significative dei progetti e degli interventi in relazione al sito interessato;
b) siano conformi al piano o programma approvato ed alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di valutazione del piano o programma stesso.
”.
5. Al comma 4 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 le parole: “
è esclusa
” sono sostituite dalle seguenti: “
non si effettua
”.
6. Il comma 5 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
5. La Giunta regionale, con deliberazione, individua altresì le attività agro-silvo-pastorali per le quali si possono applicare modalità semplificate di predisposizione e di presentazione delle istanze di screening o di valutazione appropriata.
”.
Art. 41
Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 30/2015
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 30/2015 le parole: “
dello studio
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’istanza di screening o di valutazione appropriata
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 30/2015 le parole: “
ulteriori casi di esclusione
” sono sostituite dalle parole “
casi di prevalutazione
”.
Art. 42
Modalità di inoltro dell'istanza di nulla osta e dell’istanza di valutazione di incidenza relative a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali. Modifiche all'articolo 123 bis della l.r. 30/2015
1. Nella rubrica dell'articolo 123 bis della l.r. 30/2015 le parole: “
dello studio di incidenza
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’istanza di valutazione di incidenza
”.
2. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 123 bis della l.r. 30/2015 le parole: “
lo studio di incidenza relativo
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’istanza di screening o di valutazione appropriata di incidenza relativa
”.
a) nel primo periodo le parole: “
lo studio d'incidenza
” sono sostituite dalle seguenti: “
di valutazione d'incidenza
”;
b) nel secondo periodo le parole: “
lo studio d'incidenza
” sono sostituite dalle seguenti: “
per la valutazione d'incidenza
”.
Sezione IV
Scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 36/2021
Art. 43
Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 36/2021
1. Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 13 della legge regionale 1° ottobre 2021, n. 36 (Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. n. 5/2016 e alla l.r. n. 20/2006 ), sono aggiunte le parole: “
di cui all'articolo 12 bis, comma 1
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.