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Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

CAPO I
Affari istituzionali
SEZIONE I
Ordinamento del Bollettino ufficiale
Art. 1
Richiesta di pubblicazione. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2007
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), è sostituito dal seguente:
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le caratteristiche tecniche del testo digitale fornito dagli enti e amministrazioni, nonché la modalità di trasmissione dello stesso alla redazione del BURT per la pubblicazione.
”.
Art. 2
Direzione, redazione, amministrazione. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 23/2007
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 23/2007 le parole: “
della direzione generale della Presidenza
” sono soppresse.
Art. 3
Regole tecniche. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 23/2007
2. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 23/2007 le parole: “
con decisione del Comitato tecnico della programmazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
con atto del Comitato di direzione di cui all'
articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)
”.
Art. 4
Consultazione del BURT. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 23/2007
1. L'articolo 14 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 14 - Consultazione del BURT
1. La consultazione del BURT sul sito web della Regione Toscana è libera, permanente e gratuita.
2. La consultazione di cui al comma 1 è garantita, con l'opportuna assistenza, presso i punti di accesso assistiti (PAAS), istituiti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2004, n. 1120, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione, presso le biblioteche degli enti locali, nonché presso tutti i comuni e le comunità montane della Toscana.
3. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 2 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati sul BURT, per la quale corrispondono un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.
”.
Art. 5
Consultazione del BURT presso gli uffici pubblici. Abrogazione dell'articolo 15 della l.r. 23/2007
SEZIONE II
Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana
Art. 6
Modifiche al preambolo della l.r. 40/2012
1. Nei “Visto” del preambolo della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) è inserito il seguente:
Visto il
Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
(Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'
Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
).
”.
2. Al numero 4 del preambolo della l.r. 40/2012 le parole: “
la legge finanziaria e la legge di bilancio
” sono sostituite dalle seguenti: “
le proposte di legge di cui all'
articolo 18, comma 1, della l.r. 1/2015 ”.
Art. 7
Pareri obbligatori. Modifiche all'articolo 3 della l.r 40/2012
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 40/2012 sono aggiunte le seguenti parole: “
, il collegio esprime altresì parere obbligatorio sulle proposte di deliberazione di approvazione del bilancio consolidato della Regione.
”.
Art. 8
Altri compiti del collegio. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 40/2012
d ter) assevera il prospetto di cui all'
Sito esternoarticolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42
), in ordine agli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;
”.
Art. 9
Funzionamento del collegio. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 40/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 40/2012 , dopo le parole: “
collegialmente,
” sono inserite le seguenti: “
anche in modalità a distanza fino al 50 per cento delle riunioni,
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:
2. Il collegio si riunisce ordinariamente una volta a settimana e comunque quando richiesto dagli uffici regionali. Il collegio ha facoltà, previa comunicazione agli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale, di non effettuare riunioni nel corso del mese di agosto.
”.
3. Il comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:
6. Ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 72, comma 5, del d.lgs. 118/2011
, copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate:
a) al Presidente del Consiglio regionale;
b) al Presidente della Giunta regionale;
c) alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
d) al responsabile finanziario della Regione ossia al responsabile della struttura della Giunta regionale competente in materia di bilancio;
e) per quanto di competenza, al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione, di cui all’
Sito esternoarticolo 22 del d.lgs. 118/2011
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.