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Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

Art. 55
Reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 1/2009
a) le modalità di reclutamento del personale tramite selezione dall’esterno
”.
2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le seguenti parole: “
anche attraverso l’utilizzo di modalità informatiche e digitali
”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
3 bis. I bandi e gli avvisi di selezione assicurano ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di usufruire di prove sostitutive, strumenti compensativi nonché di un prolungamento dei tempi per lo svolgimento delle prove, in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale.
”.
4. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
3 ter. Il regolamento di cui all’articolo 69 disciplina le modalità e le procedure attuative di quanto stabilito dal comma 3 bis.
”.
5. Il comma 8 bis dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
8 bis. L’amministrazione, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, attiva le procedure di mobilità di cui all’articolo 27, commi 2 e 3.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.