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Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

Art. 39
Presentazione delle istanze e contenuti minimi dello studio di incidenza. Provvedimento conclusivo. Modifiche all'articolo 89 della l.r. 30/2015
1. Nella rubrica dell'articolo 89 della l.r. 30/2015 dopo la parola: “
Presentazione
” sono inserite le seguenti: “
delle istanze
”.
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente: “
Ai fini della valutazione di incidenza di piani e programmi il proponente presenta all’autorità competente, come individuata ai sensi dell’articolo 87, la seguente documentazione:
”.
b) istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, studio di incidenza avente i
contenuti dell’allegato G del
Sito esternod.p.r. 357/1997
e conforme alle linee guida di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a).
”.
b) istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, studio di incidenza avente i contenuti dell’allegato G del
Sito esternod.p.r. 357/1997
, e conforme alle linee guida di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.