Menù di navigazione

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 28

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), n), o), dello Statuto;


Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione Sito esternodella legge 19 ottobre 2017, n. 155 );


Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Visto il parere favorevole all’unanimità espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 5 luglio 2022;


Considerato quanto segue:


1. È necessario aggiornare, all’interno della l.r. 38/2004 , collegamenti con materie, in primo luogo urbanistiche ed ambientali, nelle quali sono stati introdotti importanti elementi innovativi nell’ordinamento normativo, sia nazionale sia regionale, ivi compresa la normativa di valutazione di impatto ambientale;


2. È necessario apportare alla l.r. 38/2004 adeguamenti terminologici e correzioni di riferimenti normativi, in particolare quelli relativi all’abrogata legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) con quelli alla l.r. 65/2014 che l’ha sostituita;


3. È necessario specificare, a seguito dei nuovi istituti previsti dalla legge fallimentare e dal nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che il comune competente, nel pronunciare la decadenza dalla concessione di coltivazione del giacimento di acque minerali, di sorgente e termali nei casi di concessionari che si trovino in procedure di composizione della crisi d’impresa, possa, nelle proprie determinazioni, tenere conto della permanenza della continuità aziendale per le finalità previste dalla legge;


4. Al fine di consentire una rapida soluzione delle problematiche interpretativo-applicative cui intende far fronte la presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


CAPO I
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)
Art. 1
Funzioni regionali. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 38/2004
1. Al comma 3 ter dell’articolo 6 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), le parole: “
delle strutture regionali territoriali
” sono sostituite dalle seguenti: “
della struttura regionale competente
”.
Art. 2
Programmazione e raccordo con le norme di tutela ambientale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 38/2004
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:
1. La Regione promuove la qualificazione del patrimonio delle acque minerali, di sorgente e termali, nonché lo sviluppo qualificato delle connesse attività economiche, mediante gli interventi previsti dalla
legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
(Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese). Essa realizza altresì specifici interventi sia per la valorizzazione delle acque minerali, sia per la promozione dell'offerta turistico-termale, mediante le attività di promozione economica di cui all’
articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22
(Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla
l.r. 53/2008
in tema di artigianato artistico e tradizionale).
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:
4. La Regione assicura altresì la coerenza delle attività di cui al comma 3 con la
legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
(Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e con la
legge regionale 8 dicembre 2015, n. 80
(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
”.
Art. 3
Istanze concorrenti. Modifiche all’articolo 8 quater della l.r. 38/2004
1. Al comma 3 dell’articolo 8 quater della l.r. 38/2004 le parole: “
comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 2
”.
Art. 4
Rilascio del permesso. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 38/2004
1. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 38/2004 , le parole: “
delle competenti strutture territoriali e amministrative della Regione
” sono sostituite dalle seguenti: “
della struttura regionale competente
”.
2. Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente: “
Fermi restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, il permesso è rilasciato previo parere obbligatorio dell’Autorità idrica toscana (AIT) titolare delle funzioni di programmazione relative alla acque destinate al consumo umano, delle province o della Città metropolitana di Firenze in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, dei settori regionali competenti in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche ai sensi della
l.r. 80/2015
.
”.
Art. 5
Esercizio della funzione. Contenuti del provvedimento. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 38/2004
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 38/2004 , le parole: “
81/1995
” sono sostituite dalle seguenti: “
80/2015
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 38/2004 , le parole: “
disciplina della presente legge che siano in essere negli ambiti territoriali di cui alla
l.r. 81/1995 ” sono sostituite dalle seguenti: “
alla
l.r. 80/2015 ”.
3. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 38/2004 le parole: “dalle AATO” sono sostituite dalle seguenti: “dall’AIT”.
4. Il comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:
4. I comuni, per l’esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio della concessione, si avvalgono della struttura regionale competente. Fermi restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, la concessione è rilasciata previo parere obbligatorio dell’AIT, titolare delle funzioni di programmazione relative alle acque destinate al consumo umano, delle province o della Città metropolitana di Firenze, in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, dei settori regionali competenti in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche ai sensi della
l.r. 80/2015
. Gli organi competenti all’istruttoria accertano, tra l’altro, che la superficie interessata risulti funzionale allo sfruttamento della sottostante falda acquifera, valutando a tal fine le relative proposte di individuazione delle aree di concessione ed indicandone la delimitazione specifica.
”.
Art. 6
Aree di salvaguardia. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 38/2004
Art. 7
Aree di valorizzazione ambientale. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 38/2004
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 38/2004 , le parole: “
53, comma 3, lettera a)
della l.r. 1/2005 ” sono sostituite dalle seguenti: “
92, comma 2,
della l.r. 65/2014 ”.
2. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 38/2004 , le parole: “
53 della
l.r. 1/2005 ” sono sostituite dalle seguenti: “
92 della
l.r. 65/2014 ”.
Art. 8
Decadenza e revoca. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 38/2004
1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 38/2004 sono aggiunte le parole: “
, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
1 bis. Il comune effettua una valutazione caso per caso con riferimento alla pronuncia di decadenza nell’ipotesi in cui il concessionario sia costituito in forma di impresa commerciale e faccia ricorso alle procedure di composizione della crisi d’impresa, qualora garantisca la continuazione dell’attività aziendale.
”.
3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 28 della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, il provvedimento con il quale il comune decide di pronunciare la decadenza è adeguatamente motivato in relazione all’esistenza di elementi d’interesse pubblico alla decadenza dalla concessione, anche in ragione della tutela delle fonti.
”.
Art. 9
Installazione di apparecchi di misura. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 38/2004
1. Al comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 38/2004 le parole: “
competente struttura territoriale regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
struttura regionale competente
”.
Art. 10
Vigilanza e controlli. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 38/2004
1. Al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 38/2004 le parole: “
e dal
Sito esternod.lgs. 624/1996 ” sono sostituite dalle seguenti: “
, dal
Sito esternod.lgs. 624/1996
e dal
Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell’
Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
”.
CAPO II
Norme finali
Articolo 11
Clausola di neutralità finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.