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Legge regionale 2 agosto 2022, n. 28

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

Art. 4
Rilascio del permesso. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 38/2004
1. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 38/2004 , le parole: “
delle competenti strutture territoriali e amministrative della Regione
” sono sostituite dalle seguenti: “
della struttura regionale competente
”.
2. Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente: “
Fermi restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, il permesso è rilasciato previo parere obbligatorio dell’Autorità idrica toscana (AIT) titolare delle funzioni di programmazione relative alla acque destinate al consumo umano, delle province o della Città metropolitana di Firenze in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, dei settori regionali competenti in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche ai sensi della
l.r. 80/2015
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.