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Legge regionale 2 agosto 2022, n. 28

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

Art. 1
Funzioni regionali. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 38/2004
1. Al comma 3 ter dell’articolo 6 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), le parole: “
delle strutture regionali territoriali
” sono sostituite dalle seguenti: “
della struttura regionale competente
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.