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Legge regionale 2 agosto 2022, n. 28

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), n), o), dello Statuto;


Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione Sito esternodella legge 19 ottobre 2017, n. 155 );


Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Visto il parere favorevole all’unanimità espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 5 luglio 2022;


Considerato quanto segue:


1. È necessario aggiornare, all’interno della l.r. 38/2004 , collegamenti con materie, in primo luogo urbanistiche ed ambientali, nelle quali sono stati introdotti importanti elementi innovativi nell’ordinamento normativo, sia nazionale sia regionale, ivi compresa la normativa di valutazione di impatto ambientale;


2. È necessario apportare alla l.r. 38/2004 adeguamenti terminologici e correzioni di riferimenti normativi, in particolare quelli relativi all’abrogata legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) con quelli alla l.r. 65/2014 che l’ha sostituita;


3. È necessario specificare, a seguito dei nuovi istituti previsti dalla legge fallimentare e dal nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che il comune competente, nel pronunciare la decadenza dalla concessione di coltivazione del giacimento di acque minerali, di sorgente e termali nei casi di concessionari che si trovino in procedure di composizione della crisi d’impresa, possa, nelle proprie determinazioni, tenere conto della permanenza della continuità aziendale per le finalità previste dalla legge;


4. Al fine di consentire una rapida soluzione delle problematiche interpretativo-applicative cui intende far fronte la presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.