Legge regionale 29 luglio 2022, n. 25
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 3 agosto 2022
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 11 e l’articolo 37 dello Statuto;
Visto il


Considerato quanto segue:
1. I risultati della gestione relativi all’esercizio finanziario 2021 risultano evidenziati dal conto del bilancio, con particolare riferimento all’avanzo finanziario ed al risultato complessivo di amministrazione, dal conto economico e dallo stato patrimoniale relativi a tale esercizio;
2. I risultati della gestione relativi all’esercizio finanziario 2021, comprensivi dei risultati del Consiglio regionale e degli organismi strumentali, sono evidenziati nel rendiconto consolidato, composto dal conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale consolidati;
3. Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 5 giugno 2022, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);
4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
L’allegato a/1) “Risultato di amministrazione - quote accantonate. Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” della legge regionale 29 luglio 2022, n. 25 (Rendiconto generale per l’anno finanziario 2021), è sostituito dall’allegato L della l.r. 28 novembre 2022, n. 41, art.9 . (Consultabile in calce alla legge citata)
L’allegato “Quadro Generale Riassuntivo” della l.r. 25/2022 è sostituito dall’allegato M della l.r. 28 novembre 2022, n. 41, art.10 . (Consultabile in calce alla legge citata)
L’allegato 10 “Rendiconto della gestione - Equilibri di bilancio” della l.r. 25/2022, è sostituito dall’allegato N della l.r. 28 novembre 2022, n. 41, art.11 . (Consultabile in calce alla legge citata)