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PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 123 della Costituzione ;


Visti gli articoli 34 e 35 l’articolo dello Statuto;


Vista la legge statutaria della Regione Toscana 24 aprile 2013, n. 18 (Modifiche agli articoli 6, 9, 14, 31 e 35 dello Statuto in materia di numero dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e abolizione del vitalizio) e, in particolare, gli articoli 1 e 5;


Considerato quanto segue:


1. A seguito della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e della legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), è stato realizzato il riassetto delle funzioni provinciali che sono state acquisite, in prevalenza, dalla Regione;


2. Tale assetto, che ha raggiunto un importante grado di stabilità ed efficienza, determina la necessità di governare e presidiare le molteplici funzioni acquisite dalla Regione, garantendo un proficuo rapporto di collaborazione con gli enti locali e un elevato livello di efficienza nell’esercizio dell’azione amministrativa;


3. La contingenza pandemica da SARS-CoV-2, venutasi improvvisamente e drammaticamente a creare nel corrente anno ha investito la società di problematiche vaste e severe che vanno ben al di là del già grave profilo sanitario e assistenziale, coinvolgendo con dati preoccupanti l’ambito economico e sociale, con riflessi e forti ripercussioni, fra l’altro, sul mondo del lavoro, su quello dell'istruzione di ogni ordine e grado e generando un diffuso malessere che necessita di soluzioni e risposte da parte delle istituzioni.


4. Gli effetti accennati al punto 3 non appaiono, purtroppo, di breve durata e, al contrario, il loro governo si profila di lungo periodo.


5. Nel quadro ordinamentale vigente è presente la figura del Sottosegretario alla presidenza della regione, ricorrente in più di uno statuto regionale, quale coadiutore delle funzioni del Presidente della Giunta regionale.


6. Dinanzi all’ampiezza ed urgenza delle problematiche sopra esposte sembra evidente la necessità di affiancare il Presidente della Giunta regionale con una figura che garantisca supporto al presidio delle delicate e innumerevoli funzioni ascritte al Presidente stesso;


7. Al fine di garantire la rappresentatività del maggior numero di forze politiche all'interno dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, si rende opportuno aumentarne il numero dei componenti, elevandolo da cinque a sette, introducendo la figura di due ulteriori consiglieri segretari, denominati questori, con il compito di coadiuvare il Presidente del Consiglio regionale nell'assicurare la regolarità dei lavori d'aula;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 123, secondo comma della Costituzione , con prima deliberazione in data 12 ottobre 2021 e con seconda deliberazione in data 9 febbraio 2022, è promulgata ai sensi dell’ articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 , in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all’avviso pubblicato sul BURT n. 12 del 18 febbraio 2022.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.