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Art. 2
Sottosegretario alla presidenza. Inserimento dell’articolo 34 bis dello Statuto
1. Dopo l’articolo 34 dello Statuto è inserito il seguente:
Art. 34 bis Sottosegretario alla presidenza
1. Il presidente della giunta può nominare un sottosegretario alla presidenza, scelto fra i consiglieri regionali, che partecipa alle sedute della giunta, pur non facendone parte, senza diritto di voto.
2. Il sottosegretario coadiuva il presidente della giunta nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato, in particolare al fine di garantire uno stretto raccordo tra il consiglio e la giunta per la maggiore efficacia delle loro azioni, e può essere incaricato dal presidente di seguire specifiche questioni, con facoltà di riferire direttamente in merito agli incarichi ad esso attribuiti e a rappresentare la giunta, anche ai sensi degli articoli 24 e 25, nelle sedi consiliari e nelle altre sedi istituzionali.
”.

Note del Redattore:

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La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 123, secondo comma della Costituzione , con prima deliberazione in data 12 ottobre 2021 e con seconda deliberazione in data 9 febbraio 2022, è promulgata ai sensi dell’ articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 , in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all’avviso pubblicato sul BURT n. 12 del 18 febbraio 2022.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.