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Legge regionale 29 aprile 2022, n. 13

Disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. Modifiche alle leggi regionali 27/2012, 65/2014, 77/2017 e 55/2021.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 6 maggio 2022





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c), l) e m), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica);


Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 12 maggio 2021 (Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager);


Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);


Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilità per l'anno 2022);


Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 novembre 2021;


Considerato quanto segue:


1. La Regione Toscana con l.r. 27/2012 , nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia, ha proceduto a dettare una disciplina organica in merito agli interventi finalizzati a favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica sull’intero territorio toscano;


2. A distanza di quasi dieci anni dall’entrata in vigore della l.r. 27/2012 , si rende opportuno procedere ad un aggiornamento della stessa, sia per adeguarla alla sopravvenuta normativa nazionale, sia per introdurre nuovi elementi ed obiettivi finalizzati a promuovere in modo sempre più efficace la mobilità sostenibile;


3. Per quanto attiene all’adeguamento alla sopravvenuta disciplina nazionale, si rende necessario tenere conto del nuovo quadro, anche di programmazione, delineato dalla Sito esternol. 2/2018 , aggiornando i contenuti del piano regionale e della pianificazione degli enti locali, introducendo anche specifici riferimenti alla Città metropolitana di Firenze;


4. Per quanto attiene, invece, ai contenuti di merito, si ritiene opportuno aggiornare alcune previsioni della legge regionale in parola con le finalità, in particolare, di rendere più incisivo il raggiungimento di specifici obiettivi di ripartizione modale; aggiornare ed implementare la definizione di ciclostazione, favorendone la realizzazione; incentivare, in coerenza con le disposizioni nazionali, lo sviluppo del mobility management; promuovere il servizio di condivisione delle biciclette, la realizzazione di aree a priorità ciclabile e di parcheggi nei pressi dei luoghi pubblici di maggiore interesse; favorire ed incentivare una gestione coordinata degli interventi di manutenzione dei percorsi e dei tracciati, con particolare riferimento a quelli di interesse regionale;


5. Si ritiene opportuno, infine, in coerenza con le finalità complessive della presente legge introdurre una modifica alla disciplina regionale sul governo del territorio, di cui alla l.r. 65/2014 , con specifico riferimento alle disposizioni relative al piano strutturale, al fine di disporre che quest’ultimo debba prevedere, tra i propri contenuti, anche gli obiettivi in termini di infrastrutture e servizi finalizzati a promuovere la mobilità sostenibile e, in particolare, la mobilità ciclistica;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.