Menù di navigazione

Legge regionale 29 aprile 2022, n. 13

Disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. Modifiche alle leggi regionali 27/2012, 65/2014, 77/2017 e 55/2021.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 6 maggio 2022

Art. 1
Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 27/2012
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 27/2012 è inserito il seguente:
1 bis. La Regione Toscana persegue altresì lo sviluppo della mobilità sostenibile promuovendo l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività sportive e turistico-ricreative, mediante il raggiungimento di specifici obiettivi di ripartizione modale.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 27/2012 è sostituito dal seguente:
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 e 1 bis sono definiti dallo strumento di programmazione di cui all’articolo 3.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.