Legge regionale 28 marzo 2022, n. 9
Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024.
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 31 marzo 2022
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti l’articolo 77, commi terzo e quarto, e l’

Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il

Vista la



Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);
Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020);
Vista la legge regionale 12 novembre 2021, n. 41 (Interventi a sostegno dei settori sciistico e del mobile e per il finanziamento di progetti relativi ai cammini regionali);
Vista la legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilità per l'anno 2022);
Considerato quanto segue:
1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF, è necessario modificare l’articolo 4 della l.r. 77/2012 , sia nella parte relativa agli scaglioni di reddito che vengono adeguati a quelli previsti dalla

2. È necessario disporre che il termine di cui all’articolo 50, comma 3, secondo periodo,

3. È necessario adeguare alcune previsioni della l.r. 20/2008 al

4. È necessario rimodulare l’intervento di spesa previsto per il 2021 dall’articolo 33 della l.r. 44/2021 per la mancata stipulazione del necessario accordo di programma nei tempi utili;
5. È necessario, al fine di assicurare l’efficacia dell’intervento previsto dall’articolo 17 della l.r. 54/2021 , fare riferimento all'imputabilità dell'aumento dei costi delle materie prime alla crisi pandemica, e individuare un arco temporale nel quale gli incrementi dei prezzi devono essere intervenuti;
6. Per la realizzazione del ponte sul fiume Serchio necessario al collegamento stradale tra la SS 12 dell’Abetone e del Brennero e la SP 1 Francigena nel Comune di Lucca, per il quale la Regione Toscana ha contribuito alla progettazione con propri fondi, è opportuno prevedere un contributo straordinario a carico del bilancio regionale, in aggiunta al contributo già erogato per la progettazione, previa stipula di un accordo di programma anche sotto forma di atto aggiuntivo dell’accordo in essere;
7. È opportuno concedere un contributo straordinario al Comune di Empoli per la realizzazione di un intervento di potenziamento della rete idrica;
8. A seguito, in particolare, di segnalazioni pervenute dal Governo, è necessario recare alcune modifiche formali a disposizioni contenute in precedenti leggi regionali a carattere finanziario, per la correzione di meri errori materiali;
9. Si rende necessaria una modifica del riferimento normativo della l.r. 41/2021 , in quanto gli aiuti ivi previsti possono essere considerati “non aiuti”, ai sensi della decisione C(2013) 9675 final del 19/12/2013, e quindi non disciplinati ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2020/C 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19);
10. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.