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Legge regionale 28 marzo 2022, n. 9

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 31 marzo 2022

CAPO II
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 2
Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 20/2008
1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 19 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), è inserito il seguente:
3 ter. In caso di cumulo della carica di presidente del consiglio di amministrazione con la carica di amministratore delegato, anche i compensi di cui al comma 1 e al comma 3 bis possono cumularsi.
”.
Art. 3
Compensi degli organi amministrativi delle società miste. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 20/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 20/2008 , le parole: “
maggior quota di partecipazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
maggioranza assoluta del capitale sociale
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 20/2008 , la parola: “
regionale
” è sostituita dalle seguenti: “
a controllo pubblico
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 20/2008 è inserito il seguente:
2 bis. Nelle altre ipotesi di società a partecipazione mista non si applicano le disposizioni di cui al capo VII.
”.
Art. 4
Contributo per la realizzazione di un nuovo presidio nel Comune di Palazzuolo sul Senio. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 44/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023), la parola: “
2021
” è sostituita dalla seguente: “
2022
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 33 della l.r. 44/2021 la parola: “
2021
” è sostituita dalla seguente: “
2022
”, e le parole: “
bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022
”.
Art. 5
Fondo per il sostegno agli enti locali da destinare all’emergenza dovuta all’incremento dei costi in edilizia scolastica dovuto all'emergenza pandemica. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 54/2021
1. La rubrica dell'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022), è sostituita dalla seguente: “
Fondo per il sostegno agli enti locali da destinare all'incremento dei costi in edilizia scolastica dovuto all'emergenza pandemica
”.
2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 54/2021 sono aggiunte le parole: “
intervenuto dal 1° gennaio 2021, come definiti dai Prezzari dei lavori della Toscana
”.
3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 54/2021 dopo la parola: “
progetto
” è inserita la seguente: “
esecutivo
”.
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 54/2021 è inserito il seguente:
4 bis. I lavori relativi ai progetti finanziati ai sensi del comma 3, lettera a), sono aggiudicati entro dodici mesi dalla concessione del finanziamento.
”.
Art. 6
Contributi straordinari per la realizzazione del ponte sul fiume Serchio per il collegamento stradale tra la SS 12 dell’Abetone e del Brennero e la SP 1 Francigena nel Comune di Lucca
1. Per favorire la realizzazione del ponte sul fiume Serchio di collegamento stradale tra la SS 12 dell’Abetone e del Brennero e la SP 1 Francigena nel Comune di Lucca, con funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Lucca un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 3.600.000,00 per l'anno 2024, previa stipula di un accordo di programma.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro di euro 3.600.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2024.
Art. 7
Contributo straordinario al Comune di Empoli
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Empoli un contributo straordinario una tantum dell’importo di complessivi euro 187.000,00 per il biennio 2022-2023, per concorrere alla spesa per la realizzazione di un intervento di potenziamento della rete idrica in località Molin Nuovo, volto a garantire la pressione necessaria a tutte le abitazioni nuove da servire, e di estensione della rete su via Piangrande per il collegamento dalla rete esistente alle proprietà private lungo la strada comunale.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Empoli, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 187.000,00, di cui euro 37.400,00 per l’anno 2022 ed euro 149.600,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione2022 – 2024, annualità 2022 e 2023.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.