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Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55

Legge di stabilità per l'anno 2022.

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 30 dicembre 2021

Art. 13
Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 52/2019
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 52 (Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico), è inserito il seguente:
4 bis. Agli oneri di gestione relativi alle misure attivate ai sensi dell'articolo 1, stimati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del
settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.

Note del Redattore:

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Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 16 .

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Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 2 marzo 2022, n. 14, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.