Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53
Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 108, parte prima, del 29 dicembre 2021
Art. 9
Disposizioni sulla trasmigrazione dei dati al RUNTS
1. A partire dalla data di attivazione del RUNTS, ai fini della trasmigrazione dei dati dai registri regionali, i comuni capoluogo e la Città metropolitana di Firenze, con riferimento agli enti aventi sede nel loro territorio, svolgono i seguenti compiti:
a) comunicano telematicamente al RUNTS, con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 31 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, i dati in loro possesso relativi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale già iscritte nei rispettivi registri per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione;
b) verificano la sussistenza dei requisiti necessari all’iscrizione al RUNTS ai sensi dell’articolo 54 del d.lgs. 117/2017 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.