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Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53

Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 108, parte prima, del 29 dicembre 2021

Art. 4
Compiti dei Comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana
1. Ai fini dell’esercizio dell’attività istruttoria connessa alle funzioni amministrative di cui all’articolo 3, ferma restando l’esclusiva titolarità delle funzioni in capo all’Ufficio regionale, lo stresso si avvale dei comuni capoluogo e della Città metropolitana di Firenze nel processo di popolamento iniziale ai sensi dell’articolo 9 e nella gestione ordinaria del RUNTS.
2. Ai fini della gestione ordinaria i comuni capoluogo e la Città metropolitana di Firenze svolgono i seguenti compiti:
a) verificano, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall’Sito esternoarticolo 22 del d.lgs. 117/2017 e degli articoli 16 e 17 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, la regolarità formale della documentazione presentata dagli enti che intendano conseguire la personalità giuridica;
b) svolgono l’istruttoria delle domande di iscrizione riferite agli enti avente sede legale nel loro territorio e della cancellazione dalle sezioni del RUNTS e propongono a tali fini, all’Ufficio regionale, l’adozione di uno specifico provvedimento;
c) comunicano all’Ufficio regionale l’accertamento dell’esistenza di una delle cause di estinzione o lo scioglimento dell’ente, al fine dell’adozione dell’eventuale provvedimento conseguente;
d) conducono la revisione sulla permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione alla relativa sezione del RUNTS, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale di cui al comma 4, con cadenza almeno triennale e ne trasmettono l’esito all’Ufficio regionale al fine dell’adozione del provvedimento conseguente;
e) svolgono, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera e), l’attività di controllo riferendo all’Ufficio regionale al fine dell’adozione dell’eventuale provvedimento conseguente.
3. L’esercizio dei compiti di cui al presente articolo si svolge secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanati indirizzi per il coordinamento dell’avvio delle attività e per la gestione ordinaria dei compiti di cui al presente articolo, nonché per garantire l’uniforme applicazione sul territorio regionale delle disposizioni in materia di Registro Unico Nazionale del Terzo settore, anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi, ferme restando le funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’Sito esternoarticolo 92 del d.lgs. 117/2017 .
5. Con deliberazione della Giunta regionale, nell’ambito dei trasferimenti di cui all’articolo 53, comma 3, Sito esternodel d.lgs. 117/2017 , sono stabilite le risorse da assegnare ai comuni capoluogo ed alla Città metropolitana di Firenze. Tali risorse sono ripartite sulla base di una quota fissa, non inferiore al 40 per cento delle stesse, e di una quota variabile, calcolata secondo il criterio della popolazione residente, ed in base ad un indice in riferimento al numero degli enti del Terzo settore iscritti nelle articolazioni territoriali del RUNTS. La medesima deliberazione stabilisce termini e modalità per la presentazione di relazione relativa alle attività svolte e alle criticità riscontrate.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.