Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53
Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 108, parte prima, del 29 dicembre 2021
Art. 3
Funzioni dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale Terzo settore
1.
L’Ufficio regionale, ai sensi dell’articolo 4 del d.m. lavoro 15 settembre 2020:
a) adotta, a conclusione dei relativi procedimenti, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione nelle sezioni del RUNTS di propria competenza.
b) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla registrazione delle informazioni e alla tenuta degli atti soggetti a deposito presso il RUNTS e dei provvedimenti emanati;
c) accerta l’esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell’ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l’ufficio regionale presso il quale l’ente è iscritto, ai fini di cui agli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile;
d) provvede, con cadenza almeno triennale, alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione alla relativa sezione del RUNTS, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera c), del d.m. lavoro 15 settembre 2020;
e) provvede, anche avvalendosi della collaborazione delle altre amministrazioni, ai controlli di cui all’articolo 93, comma 3, del d.lgs. 117/2017 relativamente agli enti del Terzo settore ricadenti nella propria competenza, secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 96 del medesimo d.lgs. 117/2017 ;
f) rilascia i pareri obbligatori relativi alla devoluzione del patrimonio di cui all’articolo 9 del d.lgs. 117/2017 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.