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Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53

Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 108, parte prima, del 29 dicembre 2021

Art. 2
Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore
1. Il direttore della direzione regionale individuata dalla Giunta regionale come competente in materia di Enti del Terzo settore provvede, con proprio atto, all’individuazione dell’ufficio regionale indicato come “Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore”, di seguito Ufficio regionale, e all’assegnazione delle risorse umane economiche e strumentali necessarie all’esercizio della funzione.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.