Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53
Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 108, parte prima, del 29 dicembre 2021
Art.12
Norma finanziaria
1. Al finanziamento dei maggiori oneri relativi alle funzioni amministrative di avvio e gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore, stimati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse a tal fine destinate alla Regione Toscana ai sensi di quanto previsto dall’articolo 53, comma 3, del d.lgs. 117/2017 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e associazionismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021/2023.
2. Dall’attuazione degli articoli 5, 7 e 8, comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.