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Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53

Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 108, parte prima, del 29 dicembre 2021

Art. 1
Oggetto
1. La presente legge, in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106 ) e ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, recante la definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore, disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui all’Sito esternoarticolo 45 del d.lgs. 117/2017 , in Toscana.
2. A tal fine disciplina:
a) l’individuazione della struttura regionale indicata come “Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore” ai sensi dell’Sito esternoarticolo 45 del d.lgs. 117/2017 ;
b) i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore nel RUNTS, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 53, comma 2 del d.lgs. 117/2017 ;
c) la gestione della trasmigrazione dei registri esistenti, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 54 del d.lgs. 117/2017 compresa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari all’iscrizione al RUNTS;
d) le attività di controllo previste dall’articolo 90 e 93, comma 1, lettere a), b) e c) Sito esternodel d.lgs. 117/2017 nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale in Toscana.
3. L’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 si svolge secondo le procedure, le regole e le modalità, anche informatiche, previste dal d.m. lavoro 15 settembre 2020.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.