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Legge regionale 29 novembre 2021, n. 44

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

Bollettino Ufficiale n. 101, parte prima, dell' 1 dicembre 2021

Art. 36
Spese per il personale. Norma finanziaria. Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 83/2012
1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 83/2012 è inserito il seguente:
Art. 11 bis - Spese per il personale. Norma finanziaria
1. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 8, comma 1 bis, fino ad un importo massimo pari a complessivi euro 13.721,25 per l’anno 2021, complessivi euro 109.458,92 per il 2022 e complessivi euro 136.590,32 per il 2023, si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente del bilancio di previsione 2021 – 2023, secondo l’articolazione seguente:
Anno 2021
- Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 2.877,57;
- Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 10.843,68;
Anno 2022
- Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 44.396,84;
- Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 65.062,08;
Anno 2023
- Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 71.528,24;
- Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 65.062,08.
2. Agli oneri previsti per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 12 .

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n. 44 , art. 1 , comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.