Legge regionale 29 novembre 2021, n. 44
Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.
Bollettino Ufficiale n. 101, parte prima, dell' 1 dicembre 2021
Art. 1
Tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici. Modifiche all’articolo 23 septies della l.r. 39/2005
1. Il comma 1 quinquies dell’articolo 23 septies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituito dal seguente:
“
1 quinquies. Il contributo di cui al comma 1 bis è corrisposto alla società ARRR S.p.A e gli oneri di cui al comma 1 ter sono versati alla Regione, secondo le modalità stabilite dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 1 bis e 1 ter.
”.2. Dopo il comma 1 quinquies dell’articolo 23 septies della l.r. 39/2005 è aggiunto il seguente:
“
1 sexies. L’ammontare degli oneri di cui al comma 1 ter è determinato tra un minimo di 5,00 e un massimo di 30,00 euro.
”.3. Dopo il comma 1 sexies dell’articolo 23 septies della l.r. 39/2005 è aggiunto il seguente:
“
1 septies. Per le annualità 2021 e 2022 l’ammontare degli oneri dovuti ai sensi del comma 1 ter
è determinato nella misura di 5,00 euro.
”.4. Dopo il comma 1 septies dell'articolo 23 septies della l.r. 39/2005 è aggiunto il seguente:
“
1 octies. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto al comma 1 ter sono stimate in euro 5.000,00 per l'annualità 2021 ed in euro 45.000,00 annue a partire dall'anno 2022 e sono imputate alla Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del Titolo 3 “Entrate extratributarie” della parte entrata del bilancio regionale.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.