Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27
Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.
Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021
Art. 15
Disposizioni transitorie
1. Le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte all’elenco regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”) sono iscritte d’ufficio all’elenco di cui all’articolo 4.
2. L’eventuale necessaria integrazione della documentazione richiesta per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 4, come dettagliatamente disciplinata dalla deliberazione di cui all’articolo 13, è integrata dalle associazioni su richiesta della competente struttura della Giunta regionale entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
3. Le domande d’iscrizione delle associazioni all’elenco dell’articolo 3 della l.r. 5/2012 pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono valutate ai fini dell’iscrizione nell’elenco dell’articolo 4.
4. In sede di prima applicazione, per la redazione del calendario di cui all’articolo 3 sono tenuti presenti gli elementi identificativi delle manifestazioni già iscritte nel calendario annuale di cui all’articolo 3 bis e all’elenco di cui all’articolo 5 della l.r. 5/2012 .
5. Ai fini dell’iscrizione nei registri del Terzo settore richiesta dall’articolo 5, comma 1, lettera b), nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), è ritenuta valida l’iscrizione nel registro regionale o nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).
6. In sede di prima applicazione, per il solo anno 2021, i contributi di cui all’articolo 9, comma 2, sono concessi per progetti realizzati o da realizzare entro l’anno 2021 da parte degli enti locali, singoli o associati, o dalle associazioni già iscritte agli elenchi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 5/2012 . I contributi sono concessi a titolo di partecipazione per le spese sostenute. Con avviso pubblico sono specificate le modalità di presentazione dei progetti e di erogazione e rendicontazione delle risorse da assegnare.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.