Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022.
Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima,
del 30 dicembre 2021
Art. 4
Ulteriori misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici
1. Al fine di favorire la ripresa delle attività fieristiche sul territorio regionale gravemente colpite dall’emergenza da COVID-19, la Regione riconosce agli enti fieristici di cui all’
articolo 79, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio) localizzati sul territorio regionale, un aiuto in forma di contributo a fondo perduto per gli anni 2023 e 2024.
2. Per accedere al contributo l’ente fieristico, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 settembre 2024 deve organizzare direttamente almeno due manifestazioni fieristiche.
3. Il contributo, calcolato per il 70 per cento in quota fissa per ciascun beneficiario e per il restante 30 per cento in base alla superficie netta coperta a disposizione degli espositori, è assegnato in maniera provvisoria e condizionata all’effettiva organizzazione diretta delle suddette manifestazioni. Per la definizione di “superficie netta” si fa riferimento a quanto previsto dall’
articolo 79, comma 1, lettera d), della l.r. 62/2018 .
4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2020/C 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19), o ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui ai Regolamenti (UE) 651/2014 e 1407/2013.
5. In presenza di una spesa complessiva superiore alle risorse disponibili, il contributo spettante a ciascun beneficiario è rideterminato in misura proporzionale alla nei limiti della spesa massima prevista.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono dettagliate le modalità relative alla presentazione delle domande, all’istruttoria delle stesse ed alla relativa erogazione delle somme riconosciute.
7. Per l’attuazione dell’intervento è autorizzata la spesa massima di euro 340.000,00 di cui euro 170.000,00 per l’anno 2023 ed euro 170.000,00 per l’anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024.