Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022.

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 30 dicembre 2021

Art. 4
Ulteriori misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici
1. Al fine di favorire la ripresa delle attività fieristiche sul territorio regionale gravemente colpite dall’emergenza da COVID-19, la Regione riconosce agli enti fieristici di cui all’articolo 79, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio) localizzati sul territorio regionale, un aiuto in forma di contributo a fondo perduto per gli anni 2023 e 2024.
2. Per accedere al contributo l’ente fieristico, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 settembre 2024 deve organizzare direttamente almeno due manifestazioni fieristiche.
3. Il contributo, calcolato per il 70 per cento in quota fissa per ciascun beneficiario e per il restante 30 per cento in base alla superficie netta coperta a disposizione degli espositori, è assegnato in maniera provvisoria e condizionata all’effettiva organizzazione diretta delle suddette manifestazioni. Per la definizione di “superficie netta” si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 79, comma 1, lettera d), della l.r. 62/2018 .
4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2020/C 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19), o ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui ai Regolamenti (UE) 651/2014 e 1407/2013.
5. In presenza di una spesa complessiva superiore alle risorse disponibili, il contributo spettante a ciascun beneficiario è rideterminato in misura proporzionale alla nei limiti della spesa massima prevista.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono dettagliate le modalità relative alla presentazione delle domande, all’istruttoria delle stesse ed alla relativa erogazione delle somme riconosciute.
7. Per l’attuazione dell’intervento è autorizzata la spesa massima di euro 340.000,00 di cui euro 170.000,00 per l’anno 2023 ed euro 170.000,00 per l’anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero prima corretto con avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, poi così sostituito con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica prima sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 5 ; poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 9 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 9 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.27 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.27 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.29 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.29 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 2; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 3; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 5; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola prima sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.