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Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022.

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 30 dicembre 2021

Art. 22
Conferimento del titolo “Città toscana dello sport 2022 e 2023 (31)

Parole aggiunte con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16.

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 27 febbraio 2015 n. 21 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie) istituisce il titolo “Città toscana dello sport” e lo conferisce al Comune di Abetone Cutigliano per gli anni 2022 e 2023 (32)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16.

.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Abetone Cutigliano un contributo straordinario fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2022 e di euro 50.000,00 per l’anno 2023, a fronte della presentazione di uno specifico programma di attività. (33)

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2022 (34)

Parole inserite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16.

, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 2, fino a un massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (35)

Comma aggiunto con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16.


Note del Redattore:

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Numero prima corretto con avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, poi così sostituito con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Rubrica prima sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 5 ; poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 9 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 9 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.27 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.27 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.29 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.29 , comma 2.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.31.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 1.

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Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 2; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

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Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 3; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

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Comma sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 4.

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Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 5; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

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Parola prima sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 15 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 25 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.