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Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53

Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 108, parte prima, del 29 dicembre 2021

CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 9
Disposizioni sulla trasmigrazione dei dati al RUNTS
1. A partire dalla data di attivazione del RUNTS, ai fini della trasmigrazione dei dati dai registri regionali, i comuni capoluogo e la Città metropolitana di Firenze, con riferimento agli enti aventi sede nel loro territorio, svolgono i seguenti compiti:
a) comunicano telematicamente al RUNTS, con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 31 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, i dati in loro possesso relativi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale già iscritte nei rispettivi registri per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione;
b) verificano la sussistenza dei requisiti necessari all’iscrizione al RUNTS ai sensi dell’Sito esternoarticolo 54 del d.lgs. 117/2017 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020.
Art. 10
1.
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) è abrogata.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 22/2015 le parole: “
lettere a) e b)
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettera a)
”.
Art. 11
Relazione di cui all’Sito esternoarticolo 95 del d.lgs. 117/2017 . Invio al Consiglio regionale
1. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale, a fini conoscitivi, la relazione trasmessa annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’Sito esternoarticolo 95, comma 2, del d.lgs. 117/2017 .
Art.12
Norma finanziaria
1. Al finanziamento dei maggiori oneri relativi alle funzioni amministrative di avvio e gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore, stimati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse a tal fine destinate alla Regione Toscana ai sensi di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 53, comma 3, del d.lgs. 117/2017 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e associazionismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021/2023.
2. Dall’attuazione degli articoli 5, 7 e 8, comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.